Monitoring Gesetzessammlung

007G0152

IT - Decreti Legislativi

007G0152

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale. (DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007 n. 137)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45 )) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45 )) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45 )) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".

Art. 4

Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalita' per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all' articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 .
2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 e' quello relativo agli anni 2003-2005.
Nota all'art. 4:
- Il testo del comma 14, dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305, supplemento ordinario, del 31 dicembre 2002, e' il seguente:
«14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione nel quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'art. 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45 )) ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht