011G0172
011G0172
Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172) (DECRETO LEGISLATIVO 07 luglio 2011 n. 124)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 8
Condizioni generali per la commercializzazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell' articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE , possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003 .
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 10
Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante GM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
Allegato A
Allegato A
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))