048U0064
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Assegnazione di funzioni speciali ad uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza attualmente in servizio. (DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948 n. 64)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Art. 1
Fino a che non si verifichera' la cessazione dal servizio permanente effettivo di uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza, attualmente in servizio, e' data facolta' al Ministro per le finanze di conferire al meno anziano di essi speciali funzioni ispettive e di controllo sui servizi dell'Amministrazione delle finanze. Tali funzioni sono esercitate alle dirette dipendenze del Ministro. Il generale chiamato ad assolverle fa altresi' parte della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 128. - FRASCA