048U0204
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Proroga dei privilegi fiscali a favore degli esattori delle imposte dirette e proroga delle patenti di collettore e di ufficiale esattoriale rilasciate ai sensi della legge di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 1948 n. 204)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
I privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del decennio 1933-1942 possono essere esercitati fino al 31 dicembre 1949.
Art. 2
Le patenti di collettore e di ufficiale esattoriale, rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429 , restano valide fino al 30 giugno 1948.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - SCELBA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 9. - FRASCA