Monitoring Gesetzessammlung

048U1133

IT - Decreti Legislativi

048U1133

Esecutorieta' allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relativa alla cessione di energia elettrica. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 1133)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relative alla cessione di energia elettrica.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 27 settembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - TREMELLONI - DEL VECCHIO - PELLA - MERZAGORA - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 65. - FRASCA

Scambio di Note

Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative alla cessione di energia elettrica
Parte di provvedimento in formato grafico

Vertrag

VERTRAG
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO
PER L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INVERNALE
DALL'ITALIA (CENTRALI DI RESIA) IN SVIZZERA
Fra la Electro-Watt, Imprese Elettriche ed Industriali S. A., con sede in Zurigo (in seguito chiamata Electro-Watt), in nome e per conto di un Consorzio (in seguito chiamato Consorzio), che comprende le seguenti Societa', rispettivamente amministrazioni comunali:
Comune della citta' di Zurigo, Aar e Ticino Societa' Anonima di Elettricita', Olten (ATEL),
Centralschweizeische Kraftwerke, Lucerna,
Kraftwerk Lanfenburg, Laufenburg,
Kraftwerke Brusio, S. A., Brusio,
Kraftwerke Sernf-Niedernbach A. G., Shwanden (Glarus)
e la Montecatini, Societa' Generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, via Albania 18 (in seguito chiamata "Montecatini"), viene convenuto quanto segue:
Introduzione:
Gli impianti idraulici di Resia, appartenenti alla "Montecatini", che consistono nelle due Centrali di Glorenza e Castelbello (Alto Adige), con una potenza installata di 180.000 kw ed una prevista produzione annuale di energia di 650.000.000 di kwh, si trovano in avanzato stato di costruzione. L'entrata in esercizio di questi impianti e' prevista per i primi mesi dell'anno 1949.
La Svizzera prevede nei prossimi anni una deficienza di energia invernale; il Consorzio percio' acquistera' dalla "Montecatini", contro pagamento anticipato un determinato quantitativo di energia invernale, ripartito in un certo numero di anni. La "Montecatini", grazie a questo pagamento anticipato, viene ad essere posta in condizione di accelerare il compimento dei lavori negli impianti di Resia. Lo svolgimento dell'affare e' a grandi linee il seguente:
Il Consorzio bonifichera' alla "Montecatini", in quindici rate successive, l'importo di Fr. Sv. 30.000.000 quale pagamento anticipato per le future consegne di energia invernale. Questo importo sara' compensate col 4% di interesse.
A partire dal 1 novembre 1949 la "Montecatini" fornira' ai membri del Consorzio, annualmente, 120.000.000 di kwh a deconto del suddetto pagamento anticipato.
Il prezzo dell'energia franco frontiera svizzera ammonta a 3,6 cent. di franco svizzero per kwh e viene conteggiato per 3,3 cent. a deconto del suddetto pagamento anticipato, mentre 0,3 cent. verranno pagati alla "Montecatini" all'atto della consegna dell'energia al confine.
Con un previsto fabbisogno di energia di 120.000.000 di kwh annuali le consegne di energia necessarie per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del pagamento anticipato si protrarranno per un periodo di tempo da 9 a 10 anni, ossia termineranno presumibilmente nel corso dell'inverno 1958-1959.
Art. 1
Finanziamento:
a) il Consorzio paghera' alla "Montecatini", in quindici rate successive mensili dell'importo di Fr. Sv. 2.000.000 ciascuna, un ammontare totale di Fr. Sv. 30.000.000.
Il pagamento di queste rate comincia col 1 luglio 1947 ed avviene a richiesta della "Montecatini"; esso e condizionato al progresso dei lavori degli impianti di Resia;
b) per l'esecuzione dei lavori di costruzione, installazione dei macchinari, ecc., verra' fissato un preciso programma da accludersi al presente contratto.
Per poter ricevere la prima rata la "Montecatini" deve dimostrare che e' stato eseguito il 14% dei lavori necessari per la terminazione degli impianti:
per la 1ª rata.................. il 14%
" " 2ª " .................. " 18%
" " 3ª " .................. " 22%
" " 4ª " .................. " 26%
" " 5ª " .................. " 30%
" " 6ª " .................. " 34%
" " 7ª " .................. " 38%
" " 8ª " .................. " 42%
" " 9ª " .................. " 46%
" " 10ª " .................. " 50%
" " 11ª " .................. " 54%
" " 12ª " .................. " 58%
" " 13ª " .................. " 62%
" " 14ª " .................. " 66%
" " 15ª " .................. " 70%
che pero' in ogni modo dovranno essere eseguiti al piu' tardi nell'autunno 1949, e che da allora in poi negli impianti di Resia potranno essere prodotti ed erogati alla tensione di trasporto almeno 120.000.000 di kwh di energia invernale, corrispondenti alla quantita' di energia da fornire dalla "Montecatini" al Consorzio;
c) il progresso delle costruzioni verra' comprovato sui cantieri di mese in mese da un rappresentante dell'Electro-Watt e da rappresentanti della "Montecatini" insieme.
Le societa' svizzere facenti parte del Consorzio hanno il diritto di far accompagnare il rappresentante dell'Electro-Watt da un ingegnere civile ed un ingegnere elettrotecnico;
d) nel caso in cui i lavori non abbiano progredito secondo il programma, il Consorzio ha il diritto di trattenere le rate successive fino a che l'avanzamento delle costruzioni non corrisponda di nuovo al programma;
e) sul pagamento anticipato dal Consorzio verranno addebitati alla "Montecatini" alla fine di settembre di ciascun anno a partire dal giorno del pagamento della prima rata fino all'ammortamento completo dell'anticipo 4% di interessi per anno;
f) il controvalore del pagamento anticipato e degli interessi conteggiati secondo quanto esposto alla lettera e), sara' addebitata in franchi svizzeri in un conto corrente presso la Electro-Watt, da aprirsi al nome della "Montecatini" (chiamato in seguito "conto corrente");
g) questo conto sara' in seguito accreditato dal controvalore delle consegne di energia, come stabilito piu' sotto, fino al pagamento dell'intero debito.

Contratto - art. 2

Art. 2
Consegna di energia:
a) la Montecatini si impegna di mettere a disposizione del Consorzio, al piu' tardi a partire dal 1 novembre 1949, una quantita' di energia di 120.000.000 kwh per inverno, con una potenza massima di 40.000 kw, con una durata di utilizzazione virtuale di 3.000 ore. La consegna deve cominciare dal 1 novembre e durare fino al 31 marzo. Il Consorzio ha tuttavia il diritto di iniziare i prelievi fin dal 1 ottobre (nel 1949 al 1 novembre) e di protrarli fino al 30 aprile;
b) il Consorzio si impegna di ritirare e conteggiare ogni anno idrologico la quantita' di energia citata alla lettera a): questa energia sara' conteggiata, ossia il suo controvalore sara' accreditato al conto corrente anche se l'energia non sara' stata prelevata. Il Consorzio ha tuttavia la possibilita', in ogni singolo anno idrologico, di aumentare o diminuire del dieci per cento il ritiro dei 120.000.000 di kwh, cioe' di 12.000.000 di kwh. La quantita' ritirata in piu' o in meno dei 120.000.000 di kwh potra' essere compensata pero' solamente nell'anno seguente e non nei successivi, con un minore o maggiore ritiro;
c) il Consorzio ha il diritto, in quanto cio' corrisponde alla necessita' dei suoi Membri, di utilizzare la potenza di 40.000 kw che la Montecatini e' tenuta a mettere a disposizione in un periodo inferiore a quello di 3.000 ore per inverno; pero' in un tempo non inferiore a 2.000 ore. La quantita' di energia ritirata per inverno deve tuttavia ammontare ad un minimo di kwh 80 milioni almeno. I prezzi di tale quantitativo di energia si uniformano a quanto previsto all'art. 7 lettera b).
Se il Consorzio fa uso del diritto di ritirare energia durante un periodo inferiore alle 3.000 ore ed il conto corrente viene accreditato secondo b) per il controvalore corrispondente a 120.000.000 di kwh a 3,3 cent., la "Montecatini" consegna per la quantita' di energia conteggiata ma non ritirata, dopo avere coperto il totale anticipo, una corrispondente quantita' di energia per la quale il prezzo e' calcolato come previsto all'art. 7.
Qualora l'energia ritirata in un inverno fosse inferiore a quella corrispondente a 2.000 ore di utilizzazione della potenza di 40.000 kw (80 milioni di kwh), questa quantita' di energia non ritirata dovra' essere conteggiata come se fosse stata ritirata, senza che spetti al Consorzio un ritiro successivo per l'energia ritirata in meno di 80 milioni di kwh;
d) la Montecatini, a richiesta del Consorzio, per la durata della fornitura di energia mette a disposizione del Consorzio una potenza massima di 52.000 kw.
L'energia ritirata in eccedenza alla potenza di 40.000 kw verra' conteggiata separatamente (art. 7, lettera c), art. 8, lettera B, d);
e) per forniture di energia della "Montecatini" ai sensi del presente contratto, si intendono anche tutte le forniture di energia effettuate al Consorzio per in carico e per conto della "Montecatini" da parte di altre Societa' di elettricita' italiane o svizzere;
f) le modalita' piu' precise per lo svolgimento tecnico dell'affare vengono fissate in un regolamento speciale.

Contratto - art. 3

Art. 3
Consegna e modalita' di misura:
La "Montecatini" consegnera' l'energia come segue:
a) a Villa di Tirano con una tensione di 150 kv sopra una particolare linea a 150 kv della sottostazione della S. I. P. In questo punto ha luogo la consegna dell'energia alla Vizzola per conto della Brusio, la quale deve mettere a disposizione del Consorzio una uguale potenza e quantita' di energia per conto della "Montecatini";
b) alla sottostazione di Ponte Tresa della S. I. P. ad una tensione 125 kv; a questo punto la consegna avverra' direttamente alla ATEL;
c) eventualmente in Castasegna (Bergell), oppure in un altro punto ancora da determinarsi.
La misurazione della potenza e dell'energia verra' effettuata a ciascun punto di consegna alla tensione di 150 kv rispettivamente 125 kv.
In ciascuno dei punti di consegna verranno installati a spese della Montecatini e del Consorzio, ripartite in parti eguali, i seguenti apparecchi misuratori:
2 contatori trifasi di precisione;
1 wattmetro registratore;
1 wattmetro registratore;
1 registratore del costi.
Le registrazioni dei singoli wattmetri andranno poi sommate nel diagramma completo, sul quale avverra' la misurazione della potenza e dell'energia.

Contratto - art. 4

Art. 4
Ripartizione del carico:
La potenza da consegnarsi ai due, rispettivamente tre, punti di consegna, verra' precisata da un ripartitore di carico, da indicarsi dal Consorzio.
Il Consorzio si sforzera', sempre entro i limiti delle possibilita' di regolazione della durata di utilizzazione, di disporre i suoi ritiri di energia in modo che sia raggiunto il massimo sfruttamento della quantita' di acqua disponibile e delle macchine nelle centrali che effettivamente forniscono l'energia.
Nel caso in cui avvenga una consegna a Castasegna o in altra localita', verranno stabilite in seguito le condizioni fra gli interessati italiani e svizzeri.

Contratto - art. 5

Art. 5
Caratteristiche dell'energia:
L'energia verra' consegnata a Villa di Tirano con una tensione di 150 kv e con una frequenza di 50 periodi; a Ponte Tresa con una tensione di 125 kv ed una frequenza di 50 periodi, con una tolleranza del ± 5% per la tensione del ± 1% per la frequenza per ambedue le consegne.
L'energia, verra' data continuativamente, ad eccezione di interruzioni che siano da attribuirsi a danni od a necessari lavori di manutenzione delle linee.
La "Montecatini" fara' di tutto perche' tali interruzioni avvengano solo raramente e durino ogni volta il minor tempo possibile.
La "Montecatini" si sforzera' di fornire successivamente le quantita' di energia fornite in meno a causa di siffatte interruzioni e cioe' possibilmente entro lo stesso periodo invernale, se necessario mediante messa a disposizione di una potenza maggiore di 40.000 kv senza sopra prezzo.
Nel caso in cui una tale fornitura successiva non dovesse essere possibile nello stesso anno idrologico, la "Montecatini" paghera' in divise il controvalore dell'energia fornita in meno, in conformita' all'art. 10, 1° e 2° capoverso, sempre che l'interruzione sia in totale superiore a 40 ore per periodo di fornitura.

Contratto - art. 6

Art. 6
Fattore di potenza:
L'energia deve essere ritirata con un fattore di potenza di 0,8 o piu'; l'energia eventualmente ritirata con un fattore di potenza inferiore a 0,8 verra' aumentata per ogni punto di consegna con un coefficiente di 0,8/Pf, dove Pf rappresenta la media giornaliera del fattore di potenza della consegna.

Contratto - art. 7

Art. 7
Prezzo:
a) il prezzo dell'energia loco frontiera svizzera viene fissato in 3,3+0,3=3,6 cent. di franco svizzero per kwh, per una durata di utilizzo di 3.000 ore ed una potenza a disposizione di 40.000 kw;
b) se in caso di una pretesa dell'intera potenza di 40.000 kw la utilizzazione risultasse inferiore a 3.000 ore all'anno, i prezzi verranno aumentati proporzionalmente in rapporto al consumo in meno da 3,6 cent. per 3.000 ore a 4,1 centesimi di franco svizzero per 2.000 ore. Se d'altra parte risulta alla potenza di 40.000 kw un'utilizzazione maggiore di 3.500 ore i prezzi verranno diminuiti proporzionalmente in rapporto al consumo in piu' di 3,6 cent. per 3.500 ore a 3,3 cent. di Fr. Sv. per 4.100 ore. Risultano per conseguenza i prezzi seguenti:
Durata dell'utilizzazione Prezzo
per kwh loco confine
Mio kwh
40.000 kw cent. di Fr. Sv.
4.100 3,30
4.000 3,35
3.900 3,40
3.800 3,45
3.700 3,50
3.600 3,55
3.500 3,60
3.400 3,60
3.300 3,60
3.200 3,60
3.100 3,60
3.000 3,60
2.900 3,65
2.800 3,70
2.700 3,75
2.600 3,80
2.500 3,85
2.400 3,90
2.300 3,95
2.200 4,00
2.100 4,05
2.000 4,10
c) il prezzo per l'energia ritirata oltre la potenza di 40.000 kw, fino al massimo di 44.000 kw, sara':
cent. di Fr. Sv. 3,6x1,5=5,4 cent. di Fr. Sv. per kwh.
Per fornitura oltre una potenza di 44.000 kw fino ad un massimo di 52.000 kw il prezzo e' composto da un tasso fisso mensile di approntamento di Fr. Sv. 12 per kw ed un prezzo per kwh ritirato di 3,6 cent. di Fr. Sv.

Contratto - art. 8

Art. 8
Pagamenti:
I pagamenti dell'energia consegnata attraverso la Montecatini avverranno come segue:
A. Conteggio mensile:
a) accreditamento dell'ammontare da ammortizzare annualmente:
Al conto corrente si accreditano dal novembre al marzo di ogni periodo invernale, valore dell'ultimo giorno di ciascun mese, Fr. Sv.
792.000 ogni mese, cosicche' per ogni anno idrologico risulta un accredito di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente ad una fornitura di energia di 120.000.000.000 di kwh a 3,3 cent. di Fr. Sv.;
b) pagamenti alla Montecatini alle consegne di energia:
Per ogni kwh consegnato oltre il confine svizzero dalla Montecatini oppure da una Societa' di elettricita' svizzera per conto della Montecatini, in conformita' del presente contratto, vengono versati alla Montecatini 0,3 cent. Fr. Sv. fino al giorno 10 del mese seguente la consegna, al piu' tardi. La Montecatini ha pero' il diritto di far accreditare una parte dei 0,3 cent. di Fr. Sv. per kwh al conto corrente allo scopo di ammortizzare piu' rapidamente l'anticipo.
B. Conteggio annuale al 30 settembre:
a) per durate di utilizzazione di piu' di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw):
Il controvalore della quantita' di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato all'art. 7, lett. B, diminuito da 0,3 cent. di Fr.
Sv. per kwh e, dopo di averne sottratto l'importo di Fr. Sv. 3.960.000, accreditato al conto corrente al valore al 30 settembre;
b) per durata di utilizzazione di meno di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw):
Il controvalore della quantita' di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato nell'art. 7 lettera b, diminuito da 0,3 cent. di franco svizzero per kwh. Per la differenza tra Fr. Sv. 3.960.000 e l'ammontare cosi' risultante, che non deve essere comunque inferiore al controvalore di 80 Mio kwh a cent. 3,8 (4,1 - 0,3) e cioe' a Fr.
Sv. 3.040.000, puo' essere ritirata l'energia successivamente all'ammortamento dell'anticipo sulla base dei prezzi indicati all'art. 7;
c) prelevamenti entro il limite di 120 Mio kwh ± il 10% (potenza massima 40.000 kw - durata di utilizzazione 2.700 ore fino a 3.300 ore).
L'energia ritirata in un periodo invernale in piu' o in meno rispetto a 120 Mio kwh puo' essere compensata successivamente da un ritiro in meno o in piu' nell'anno susseguente. Qualora in detto anno non avvenga tale compensazione, ha luogo per l'energia ritirata nell'anno precedente il computo e pagamento secondo lettera B a) e b) sulla base dei prezzi corrispondenti alla durata di utilizzazione;
d) prelevamenti con potenza di piu' di 40.000 kw:
Il controvalore delle consegne calcolato secondo i prezzi indicati all'art. 7 c) da cui si siano dedotti 0,3 cent. Fr. Sv., viene accreditato al conto corrente, al valore al 30 settembre.

Contratto - art. 9

Art. 9
Durata della consegna:
La consegna dell'energia comincera' al 1 novembre 1949 e cessera' appena il debito sul conto corrente sara' estinto e le consegne successive in conformita' all'art. 2 lettera c) al n. 2 saranno state effettuate.

Contratto - art. 10

Art. 10
Garanzia di rimborso in caso di mancata consegna:
Se per cause di forza maggiore, che oggi non possono essere previste, la Montecatini non dovesse essere in grado di consegnare il quantitativo di energia annuale previsto, essa e' tenuta a richiesta della Electro-Watt, a pagare al Consorzio in effettivi franchi svizzeri il controvalore delle consegne non effettuate al prezzo di 3,3 cent. di franco svizzero per kwh fino al limite di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente a 120 Mio kwh al prezzo di 3,3 cent. nel periodo invernale rispettivo, al piu' tardi al 15 maggio.
Tali pagamenti in divisa saranno accreditati sul conto corrente.
Il Consorzio ha il diritto, in caso di totale o parziale mancata consegna da parte della Montecatini, di rinunciare al pagamento in divisa e di ritirare in un periodo posteriore la corrispondente quantita' di energia della stessa qualita' al prezzo fissato nell'art. 7.
Sul controvalore dell'energia non fornita vengono calcolati ed addebitati al conto corrente interessi al 4%, come indicato all'art. 1, lettera e), dal 15 maggio dell'anno idrologico nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la fornitura fino al momento della consegna supplementare.
L'importo di questi interessi verra' trasferito al Consorzio in Fr.
Sv. effettivi, al piu' tardi quindici giorni dopo le forniture supplementari.
La Montecatini fara' constatare in un atto notarile che i 120 Mio kwh di energia invernali da fornire annualmente al Consorzio, e per i quali e' stato versato l'importo anticipato corrispondente, sono proprieta' svizzera.

Contratto - art. 11

Art. 11
Forniture supplementari di energia:
Le due parti sono d'accordo che un ammortamento piu' rapido dell'anticipo di quello risultante in base alle consegne annuali di 120 Mio kwh di energia invernale, sarebbe da desiderare. Sara' quindi loro premura di effettuare nella misura del possibile, di comune accordo e con l'autorizzazione delle Autorita' italiane e Svizzere, forniture supplementari di energia, al di la' delle forniture contrattuali.
Le condizioni rispettive verranno stabilite caso per caso. Il controvalore di simili forniture verra' accreditato al conto corrente.

Contratto - art. 12

Art. 12
Obbligo di responsabilita':
Il Consorzio svizzero sara' rappresentato legalmente nei confronti della Montecatini dalla Electro-Watt. Per tutte le obbligazioni del Consorzio sono responsabili, senza solidarieta' reciproca, tutti i singoli Consorziati proporzionatamente alle quote nel seguente rapporto:
Comune della citta di Zu-
rigo................... con 50 parti = 41,67%
Aar e Ticino S. A. di
Elettricita'.............. " 24 " = 20,00%
Centralswchweizerische
Kraftwerke Lucerna..... " 15 " = 12,50%
Kraftwerk Laufenburg..... " 10 " = 8,33%
Kraftwerke Brusio S. A... " 15 " = 12,50%
Kraftwerke Sernf Niede-
renbach A. G............. " 6 " = 5,00%
con 120 parti = 100,00%

Contratto - art. 13

Art. 13
Tribunale arbitrale:
Per controversie di qualsiasi specie che possano sorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto deve essere competente, con esclusione delle vie legali, un Tribunale arbitrale, nel quale ciascuna delle due parti nomina un arbitro. Questi indicano un Presidente. Nel caso in cui essi non possano giungere alla scelta di un Presidente, questo viene nominato dal Presidente della Corte Internazionale dell'Aja e non potra' essere ne' di nazionalita' italiana ne' svizzera.
Il Tribunale arbitrale decidera' come amichevole compositore.

Contratto - art. 14

Art. 14
Redazione ed entrata in vigore del contratto:
Il contratto viene redatto in due esemplari originali di lingua tedesca, ciascuno provvisto di una traduzione italiana, di cui uno viene consegnato alla Montecatini mentre l'altro rimane alla Electro-Watt. In caso di controversie risultanti da una differente interpretazione delle singole clausole, il contratto tedesco sara' quello che decidera'.
Il contratto entrera' in vigore non appena sara' avvenuto lo scambio di note fra il Governo italiano e quello svizzero relativo alla soluzione dei problemi inerenti all'affare di Resia.
Data del contratto: 30 agosto 1947
Milano, 3 settembre 1947 Zurigo, 3 settembre 1947 MONTECATINI ELECTRO-WATT
Carlo FAINA VILLARS-BLANC
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Contratto - Verbale

VERBALE
per gli accordi fra la Vizzola, Societa' per Azioni, Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica, a Milano, denominata in seguito "Vizzola", in persona del suo Direttore generale sig. ing. Guglielmo Castelli;
e la S. A. Forze Motrici di Brusio, a Poschiavo, denominata in seguito "Brusio", in persona del suo Presidente sig. dott. Alfredo Sarasin.
Fra le due Societa' esistono attualmente i seguenti contratti per la fornitura di energia elettrica, approvati dalle rispettive autorita' italiane e svizzere:
1° contratto principale 31 ottobre 1924;
2° contratto Palu-Cavaglia 30 aprile 1926, con aggiunte;
3° convenzione addizionale 25 settembre 1926;
4° convenzione aggiuntiva 5 novembre 1940;
5° fornitura di 3 milioni di kwh 9-14 ottobre 1942 valevoli fino al 31 dicembre 1959.
Secondo tali contratti la Brusio deve fornire alla Vizzola, nel periodo invernale 1 ottobre al 30 aprile, 80 milioni di kwh al minimo. La remunerazione dell'energia da fornire in base a questi contratti avvenne, dopo l'entrata in vigore del regolamento per il clearing italo-svizzero, per mezzo dell'Istcambi, e negli ultimi anni che tale metodo di pagamento non funziono' piu', in via di compensazione di merci.
Gli impegni di pagamento della Vizzola importano annualmente, secondo l'estensione del prelievo da Franchi Sv. 2.500.000 a 2.750.000 circa.
D'accordo e con l'appoggio delle autorita' governative italiane e svizzere, la Montecatini, Societa' Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, ha ottenuto, in base al contratto del 30 agosto 1947 stipulato con alcune officine elettriche svizzere, un anticipo allo scopo di poter ultimare le sue costruzioni in corso in Val Venosta. Mediante tale contratto, sanzionato da uno scambio di note fra l'Italia e la Svizzera, la Montecatini si impegna a rimborsare successivamente l'anticipo ai finanziatori, fornendo loro, a partire dal 1 novembre 1949 in ogni periodo invernale, 120 milioni di kwh, con 3000 ore di utilizzazione fino ad estinzione completa del debito.
Secondo gli impegni contrattuali cio' dovrebbe essere possibile entro 9-10 anni circa, vale a dire entro l'anno 1959. Dopo che la Brusio si e' impegnata di partecipare all'anticipo alla Montecatini e che il trasporto di due terzi della quota di energia, cioe' di 80 milioni di kwh puo' avvenire nelle condizioni economicamente piu' favorevoli per tramite della Brusio, tra questa e la Vizzola e' stato convenuto quanto in appresso per l'effettuazione di questa fornitura parziale:
La Vizzola si impegna in massima a ritirare in eguale quantita' e qualita' dalla Montecatini, anziche' dalla Brusio, a partire dall'autunno 1949 e fino a rimborso completo dell'anticipo fatto dal Consorzio Svizzero alla Montecatini, purche' questo avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1959, per ogni periodo invernale (1 ottobre 30 aprile) l'energia elettrica di circa 80 milioni di kwh, che rappresenta il suo impegno di prelievo dalla Brusio a norma dei contratti predetti.
La Brusio fornisce per contro la stessa quota di energia al Consorzio Svizzero. Questa fornitura rappresenta la parte (2/3) corrispondente alla quota annua del rimborso che la Montecatini deve effettuare in valuta svizzera per l'anticipo avuto. Secondo i computi di ammortamento ed interessi tale fornitura della Montecatini si rende necessaria, per l'estinzione del suo debito, durante i 9-10 periodi invernali, vale a dire durera' fino al 1959 circa.
La Vizzola e la Brusio convengono in massima che questa quota di energia invernale deve assolutamente essere garantita alla Vizzola fino a tanto che dalla stessa sara' pagata. Qualora la fornitura, non potesse essere sostituita dalle officine della Montecatini a partire dal 1 novembre 1949 o dovesse essere sospesa per guasti di esercizio o per altri avvenimenti straordinari, la Vizzola avra' facolta' di prelevare la fornitura normale dalle officine della Brusio, a norma dei vigenti accordi contrattuali. In tale eventualita' la Vizzola fara' il possibile con ogni mezzo a sua disposizione, perche' la fornitura della Montecatini o per conto della stessa riprenda in tutto o in parte il piu' presto possibile.
La Vizzola, che in effetto riceve l'energia a norma dei contratti esistenti dalla Brusio, o dalla Montecatini per ordine e conto della Brusio, e' tenuta, come finora, a fare i versamenti dovuti alla Brusio in Svizzera secondo i contratti vigenti, come se avesse prelevato l'energia dalla Brusio stessa, quantunque invece che con l'energia della Brusio durante il rimborso dell'anticipo, sia stata servita nei periodi invernali con energia elettrica della Montecatini.
La Vizzola, finche' le sara' garantito il suo prelievo contrattuale, sia da parte della Brusio, sia da parte della Montecatini, provvedera' con ogni mezzo a sua disposizione e con la benevola assistenza delle autorita' italiane ad eseguire nella forma migliore e nei termini piu' brevi con trattamento preferenziale i pagamenti dovuti alla Brusio.
D'altra parte anche le competenti autorita' svizzere hanno consentito per questo caso ogni appoggio preferenziale per il piu' rapido pagamento alla Brusio in Svizzera.
L'esecuzione pratica di questo scambio di energia verra' regolata in dettaglio ancora a parte per quello che riguarda il lato tecnico.
Il presente accordo e' subordinato al benestare di entrambe le Amministrazioni, nonche' all'approvazione delle competenti autorita' italiane e svizzere. Esso costituisce parte integrante dello scambio di note in corso fra la Svizzera e l'Italia per l'approvazione governativa della combinazione di Resia.
Milano, 25 agosto 1947
VIZZOLA S. p. A. LOMBARDA per distribuzione di energia elettrica
G. CASTELLI
Poschiavo, 27 agosto 1947
S. A. FORZE MOTRICI DI BRUSIO
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
A. SARASIN
Per presa conoscenza ed accordo
"MONTECATINI"
Societa' Generale per l'Industria Mineraria e Chimica
Ing. CASTELLI
Ing. PRAMAGGIORE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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