Monitoring Gesetzessammlung

048U0778

IT - Decreti Legislativi

048U0778

Norme concernenti i Collegi arbitrali e speciali per la determinazione delle indennita' di espropriazione e per la cognizione delle questioni attinenti ad immobili nelle localita' colpite dal terremoti del 1908 e del 1915. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 778)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1

I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582 , nonche' il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioe' fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessita' di sostituzione, le nuove nomine saranno di apposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951,

Art. 2

Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582 .

Art. 3

Ferme restando le altre disposizioni dei decreti luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1502 e 6 gennaio 1918, n. 125 , gli onorari spettanti agli arbitri e i compensi ai segretari sono liquidati, complessivamente per ogni giudizio, in una somma variabile da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 4000, per quanto riguarda i Collegi di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila, e da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 6000 per quanto riguarda il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma.

Art. 4

Le norme di cui al precedente art. 3, si applicano anche ai Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 240. - FRASCA
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