096G0607
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Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo. (DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1996 n. 581)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19-11-1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e, in particolare, gli articoli 1, 3, 16, e l'allegato A; Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 , concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 ; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93 ; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L' art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , riguarda disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. Gli articoli 1, 3 e 16 della suddetta legge cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti".
"Art. 3 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita' competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".
"Art. 16 (Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/83/z CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;
b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;
f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformita' dell' art. 7 della direttiva 93/83/CEE .
- La direttiva 93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 248 del 6 ottobre 1993.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 , riguarda la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93 , reca norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.
- Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 , cosi' recita: "Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale".
Art. 2
1. Dopo l' art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis. - 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purche' la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilita' dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi e' comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purche' l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.".
Art. 3
1. Dopo l' art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Art. 4
1. All' art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.".
2. All' art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.".
Nota all' art. 4 :
- L' art. 61, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente:
"Art. 61. - L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonche' il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonche' di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonche' l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o la ritrasmissione via cavo.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione".
Art. 5
1. All' art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , le parole: "della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione" sono sostituite dalle seguenti: "della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia".
Nota all' art. 5 :
- L' art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo al mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati".
Art. 6
1. All' art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".
Nota all' art. 6 :
- L' art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente:
"2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a)-b) (omissis);
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis".
Art. 7
1. All' art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
Nota all' art. 7 :
- L' art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento".
Art. 8
1. Dopo l' art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
Art. 9
1. Dopo l' art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 110-bis. - (( 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione)) e' concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
Art. 10
1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
Nota all' art. 10 :
- Il primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "L'attivita' di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.)".
Art. 11
1. Dopo l' art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Societa' italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Societa' italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societa' di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attivita', gli altri diritti connessi.
2. Dette societa' operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarita' acquisita.".
Art. 12
1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1 gennaio 1995, si applicano a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni contenute nel presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.
3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1 gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o piu' coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi, l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusivita' territoriale o linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto contratto coesistano le seguenti condizioni:
a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;
b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione;
c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni pregiudichi l'esclusivita', ed in particolare quella linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 1997, N. 154 )) .
Art. 13
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Visto, il Guardasigilli: FLICK