048U0328
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Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese per l'estrazione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni ed indennita' di licenziamento. (DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948 n. 328)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione. Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e il commercio, PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell' art. 2095 del Codice civile , e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonche' le indennita' che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalita' indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria puo' essere autorizzata ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente nel caso di fallimento, di liquidazione coatta, amministrativa, di amministrazione controllata dell'impresa, e di procedura di concordato preventivo.
L'autorizzazione e' accordata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, quando, a loro giudizio insindacabile, al verificarsi del dissesto dell'impresa abbia concorso, in modo preponderante, a seguito della cessazione dello stato di guerra, il riafflusso sul mercato nazionale di combustibili solidi stranieri di maggior rendimento e venduti a prezzi politici.
La facolta' di accordare le autorizzazioni previste dal comma, precedente puo' essere esercitata sino al 30 giugno 1948. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.
Art. 3
Art 3.
Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondera' altresi' agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto entro tre mesi dall'apertura del fallimento, dall'inizio della liquidazione coatta amministrativa, o dall'amministrazione controllata o dalla procedura di concordato preventivo:
a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennita' pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;
b) per i successivi 150 giorni l'indennita' e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579 , e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'art. 2 del citato decreto n. 373.
Il trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa, dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.
Art. 4
La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria e' surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.
Il fondo indennita' impiegati e' tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del comma secondo dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 .
Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazioni e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.
Art. 5
E' a carico dello Stato l'onere relativo alle erogazioni previste dal precedente art. 1 per la parte che alla Cassa sia stato impossibile di recuperare.
E' ugualmente a carico dello Stato l'onere relativo al trattamento speciale previsto dall'art. 3 sia per la quota della retribuzione, sia per gli assegni familiari, ad eccezione della parte relativa alla indennita' e sussidi di disoccupazione che e' posta a carico delle relative gestioni.
Per le imprese considerate dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , l'onere del trattamento speciale di cui al medesimo art. 3 del presente decreto resta a carico della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per tutto il tempo previsto dall'alinea 1 dell'art. 1 del decreto precitato.
Art. 6
E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, dei fondi necessari per gli oneri che deriveranno dall'applicazione del presente decreto.
L'anticipazione sara' fatta senza gravame d'interessi.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.
Art. 7
La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terra' una contabilita' per le operazioni inerenti alla applicazione del presente decreto e per quelle dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo 17 ottobre 1947, n. 1134 .
Art. 8
I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'art. 3 del presente decreto cessano dal godimento del beneficio stesso:
a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;
b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;
c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti.
Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro trenta giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'art. 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che i prestatori abbiano trovato nuova occupazione. Questo trattamento e' cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201 e 17 dicembre 1947, n. 1585 .
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 febbraio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO - EINAUDI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 174. - FRASCA