Monitoring Gesetzessammlung

048U1032

IT - Decreti Legislativi

048U1032

Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.). (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1032)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Societa' per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni.
Al pagamento sara' provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtu' della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948 .
Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla, entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.

Art. 2

Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtu' della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potra' accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Societa' stessa ai termini di legge.

Art. 3

Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.

Art. 4

La convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C., di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948 , e' soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire mille ciascuna.

Art. 5

I mutui di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 , possono essere accordati anche a societa' concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 6

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, per le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 30. - FRASCA
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