048U0699
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Concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1948 n. 699)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Art. 1
Per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45 e' stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000.
Il contributo e' concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli e sorelle dei caduti e la misura di esso e' fissata in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma.
Art. 2
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 dicembre 1949, n. 1035 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall' art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699 , per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano."
Art. 3
Il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato in base a documenti che comprovino che la traslazione e' stata effettuata.
Art. 4
Per le finalita' di cui al presente decreto e' stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero della marina mercantile la somma di 10 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
E' ridotta nella misura corrispondente la somma di L. 100.000.000 stanziati nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158 , per la traslazione delle salme dei militari italiani caduti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il provvedimento previsto dall' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158 , regolera' anche la concessione del contributo per la traslazione delle salme di marittimi italiani dall'estero o dal territorio delle colonie. Tale provvedimento dovra' essere emanato di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 88. - FRASCA