098G0252
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 1998 n. 201)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435 , concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l' articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996 , nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri
con quella dei fondi comuni italiani 1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.
2. Nell' articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall' articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,"; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle seguenti: "su quelli compresi nella";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.";
c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 160 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 , e il seguente:
"160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita'; anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall' art. 47 della Costituzione , in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , emanato in attuazione dell' art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera i), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera i) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione".
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell' art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 " e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 .
- Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , recante: "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997 .
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 , recante: "Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell' art. 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 " e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1997 .
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997 .
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Il testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. l proventi di cui alla lettera gbis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera gter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione".
- Il testo dell' art.10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".
Art. 2
Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti 1. All' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.".
2. All' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera cter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986 , nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera cquinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera cquater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera cquinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986 , come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1.
Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali e' stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti".
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 . Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 , come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. Si applicano le disposizioni di cui all' art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 .
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo".
Art. 3
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall' articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , le parole: ", nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
b) nell'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .".
2. Nell' articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell' art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto:
a) le modalita' per l'applicazione e il versamento della predetta imposta;
b) le modalita' di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse".
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 239 del 1996 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di L. 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
- L' art. 12 del decreto legislativo n. 461 del 1997 reca modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale.
Art. 4
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi
di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze 1. All' articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7 le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell' articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e' applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
c) nel comma 9, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore";
d) nel comma 10:
1) all'ultimo periodo dell'alinea, le parole: ", a richiesta dell'interessato" sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: "medesimi mercati regolamentati" sono sostituite dalle seguenti: "mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati";
3) alla lettera b), le parole: "risultante da apposita relazione giurata di stima" sono sostituite dalle seguenti: "risultante da apposita relazione di stima";
e) nel comma 11, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.".
2. Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e' sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi). - Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1996 , il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e cbis) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera cbis ) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data,
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera cbis) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986 , il valore risultante la media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 .
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell' art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e' applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media (dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l' art. 64 del codice di procedura civile , redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della societa', associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere cter), cquater) e cquinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificafo dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto e' quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'art. 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto art. 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni degli altri commi del predetto art. 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ). - 1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera del comma 1 dell'art. 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma".
Art. 5
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali
e gli organismi di investimento collettivo 1. All' articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
c) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis";
d) nel comma 6, terzo periodo, le parole: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
f) nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 15 (Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo).
- 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'art. 7 la ritenuta di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall'art. 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 2, comma 2 , del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 , conseguiti dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'art. 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle iniposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell' art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del 12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' art. 11-bis, comma 3, del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , o dal soggetto gestore di cui all'articolo entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14 , comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, 11 , comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11 -bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' art. 11-bis, comma 3, del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998, la societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-bis, comma 3, del predetto decretolegge n. 512 del 1983 , dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.
7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.
8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni dell'art. 14".
Art. 6
Modifiche alla tassa sui contratti di borsa 1. All' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 , recante modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
"ebis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.".
Note all'art. 6:
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 (Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell' art. 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1997 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"4. Sono altresi' esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 :
a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari gia' ammessi a quotazione in mercati regolamentati;
b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1;
c) i contratti di importo non superiore a L. 400.000;
d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;
e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalita' economica.
ebis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'art. 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , recante: "Approvazione della legge delle tasse sui contratti di borsa" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924 .
Art. 7
Norme di coordinamento 1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole: "ma non riscossi;" sono sostituite dalle seguenti: "ma non riscossi,";
b) nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola: "avenuto" e' sostituita dalla seguente: "avvenuto";
c) nell'articolo 7, concernente l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:
1) al comma 5, secondo periodo, le parole: "a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale" sono soppresse;
2) al comma 7, secondo periodo, le parole: "per le quali sia' stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel medesimo periodo le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
d) nell'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
1) nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono inserite le seguenti: "plusvalenze,";
2) nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 1986";
3) nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11";
e) all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:
1) nel comma 1, le parole: "nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3";
2) nel comma 5, le parole: "dei commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 1 a 4";
3) nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono sostituite dalle seguenti: "n. 84";
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come modificato dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , le parole: "od affidati in gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in gestione. Qualora";
b) nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall' articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, come sostituito all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 :
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato rimborso";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono sostituite dalle seguenti: "di depositi";
3) nel comma 4, quarto periodo, le parole: "a societa' in nome collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a societa' in nome collettivo,";
b) nella lettera f) del comma 3 dl'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive, introdotto dall' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , le parole: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), cbis) e cter) del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalla seguenti: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi".
4. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , concernente il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: "e' disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e cbis), e 82 del predetto testo unico";
b) nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa', dopo le parole: "concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ".
5. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
b) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)"; nello stesso articolo, comma 6, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
c) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
d) negli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".
Note all'art. 7:
- Il testo del comma 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera cquinquies) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6".
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , colpe modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti".
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all' art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , come modificato dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 . Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di' custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni, allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1 gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data e' quella di chiusura del rapporto.
16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
17. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le altre modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.".
- Il testo dell' art. 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi). - 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla dati di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano le plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e cbis) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera cbis) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera cbis) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986 , il valore risultante daIla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 .
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l' art. 64 del codice di procedura civile , redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della societa', associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere cter), cquater) e cquinquies del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto e' quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, a richiesta dell'interessato, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione giurata di stima, la quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 6 puo' essere esercitata entro il 30 settembre 1998. L'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998 dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione e' liquidata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, lettera a), dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1 dell'art. 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.".
- Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e il seguente:
"Art. 15 (Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo).
- 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall'art. 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 2, comma 2 , del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 , conseguiti dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7 la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7 le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell' art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del 12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' art. 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , o dal soggetto gestore di cui all'art. 7 entro il 30 settembre 1998.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi da 1 a 4.
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14 , comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, 11 , comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11 -bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' art. 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649 , al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente la societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983 , dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.
7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente puo' esercitare l'opzione per il regime sostitutivo di cui al comma 1 dell'art. 7, presentando la comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere per i redditi prodotti a partire da tale data.
8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'art. 14.".
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale).- 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera gbis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera gter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.".
- Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificata dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) -b) (Omissis);
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecpazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;".
- Il testo dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 , e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonche' con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non e' operata quando il percipiente certifichi la sua qualita' di soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere gbis) e gter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Nel caso dei rapporti indicati nella lettera gbis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.".
- Il testo dell' art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 37-bis (Diposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 , recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c -quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .".
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e di quelle di cui all'art. 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' art. 2359 del codice civile , contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel territorio stesso.
3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed e' fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e cbis), e 82 del predetto testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.".
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa'). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa' si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102 , concernente le modalita' di applicazione della imposta sostitutiva nonche' ai sensi del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la societa' incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla societa' stessa e dai precedenti possessori.
4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di societa' attualmente vigenti.".
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tittoli di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico, ivi compresi quelli dicati nel successivo art. 88;
d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 ; fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva). - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un ''conto unico'' destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a), riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3 Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), ed e). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul ''conto unico'' l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:
a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una operazione intervengono piu' intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o addebitata al ''conto unico'' dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il ''conto unico'' dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel ''conto unico''. L'intermediario ha la facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel ''conto unico'' risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 , le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.".
- Il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensiledel conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
3. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.
4. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la disposizione del comma 3 si applica in caso di omessa o inesatta applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 3 o di violazione dell'obbligo di versamento di cui al comma 1. In caso di versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per cento o del 40 per cento a seconda che il versamento venga effettuato rispettivamente entro od oltre tre giorni dalla scadenza del termine. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi soggetti e' sanzionato con la pena pecuniaria di lire cinquecentomila.
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.".
- Il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 5 (Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva). - 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 2, comma 1, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.".
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
- 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreche' tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalita' di cui all'art. 3, nei confronti di:
a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;
b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis.".
Art. 8
Coordinamento con le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 9, primo periodo, le parole: ", competente in ragione del loro domicilio fiscale," sono soppresse; nel medesimo articolo, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.";
b) all'articolo 7:
1) nel comma 11, primo periodo, le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore," sono soppresse;
2) nel comma 12, primo periodo, le parole: ", allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva" sono soppresse;
3) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.";
c) all'articolo 9, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano:
1) nel comma 4, quarto periodo, le parole ", entro il 31 marzo di ogni anno" sono soppresse; nel medesimo comma l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.";
d) all'articolo 10:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", entro il 30 aprile di ciascun anno," sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.".
2. Le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della societa'" sono soppresse nelle seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, come sostituito dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ;
b) nell'articolo 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344 , concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del predetto decreto n. 461 del 1997;
c) nell'articolo 11-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 564 , concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del predetto decreto n. 461 del 1997.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 9, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente le azioni in deposito accentrato presso la Montetitoli S.p.a., inserito dall' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 novembre 1997, n. 461 , le parole: ", anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici" sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). - 1 . Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere cbis) e cter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera cter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986 , nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera cquater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera cquinquies dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera cquater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera cquinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986 , come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amminsitrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'impsota dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
7. Nel caso di preleivo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazoine dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1.
Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento.
Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali e' stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.".
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all' art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi l e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , come modificato dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 . Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1 gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data e' quella di chiusura del rapporto.
16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.".
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). - 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 . Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 , come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.".
- Il testo dell' art. 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. (Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti). - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione.
Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. l del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.".
- Il testo del comma 2, dell'art. 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio dell'anno successivo.".
- Il testo del comma 9 dell'art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto.".
Art. 9
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick