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099G0450

IT - Decreti Legislativi

099G0450

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999 n. 374)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11/11/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e' estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ; Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 ; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 , recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi; Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Art. 2

Requisiti di onorabilita' 1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilita' per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 quelli di cui all' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11 del citato regio decreto n. 773 del 1931 , e' il seguente:
"Art. 11 (Art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

Art. 3

Agenzia in attivita' finanziaria 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell' articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi', chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.(3) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 .
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che dalla medesima data ogni riferimento all'elenco degli agenti previsto dal presente articolo, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l' art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che ""Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
(...)
a) l' articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (...)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1999 CIAMPI D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri Amato , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro della giustizia Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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