096G0533
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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro. (DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996 n. 514)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19/10/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Delega delle funzioni amministrative
in materia di collocamento e avviamento al lavoro 1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonche' alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.
2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto.
3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963 ), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Art. 2
Trasferimento degli uffici 1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonche' le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data e' soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonche' nei contratti di locazione degli immobili.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.
Art. 3
Trasferimento del personale 1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonche' il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1 gennaio 1996 ai sensi dell' art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98 , e' messo a disposizione della regione conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere e' a carico del bilancio della regione.
2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alla regione secondo le modalita' stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1 gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.
3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.
4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all'art. 1, comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica), e' il seguente:
"Art. 1. - I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 , e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.
Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all' art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , salvo quanto previsto al successivo quarto comma.
L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma e' a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'art. 2, prescindendosi dal limite di eta'.
L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra".
Art. 4
Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.
2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , e considerato quanto stabilito dall' art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.
3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK Note all' art. 4:
- Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , recante: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
- Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno".