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095G0468

IT - Decreti Legislativi

095G0468

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti. (DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995 n. 429)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3/11/1995 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 1. Dopo l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.
2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 .
4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.
5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale.
6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.
8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.
9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972 , prevede che: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ) e' il seguente:
"Art. 5. - E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall' art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio".

Art. 2

Comitato di coordinamento 1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , e' sostituito dal seguente:
"Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.".
2. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , dopo le parole: "il comitato ha" e' inserita la parola: "altresi'".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 6 del D.P.R. n. 527/1987 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), come modificato dal presente decreto, e' cosi' formulato:
"Art. 6. - Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.
Il comitato ha altresi' il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia".

Art. 3

Disposizioni in materia di sistema informativo
e di attrezzature tecniche 1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.
2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all' art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 . Nota all'art. 3:
- L'art. 241 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada , approvato con D.P.R. n. 495/1992 , e' cosi' formulato:
"Art. 241 (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli). - 1. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite.
Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo".

Art. 4

Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Dopo l' art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-ter . - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e' il seguente:
"Art. 14. - Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte".
- Il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: "Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato".

Art. 5

Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e
di definizione di procedimenti amministrativi. 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 .
2. Le province suddette subentrano nella proprieta' di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente.
3. Le province suddette subentrano, altresi', al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 , si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1 gennaio 1996.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 7 , 8 e 11 del D.P.R. n. 115/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) e' il seguente:
"Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
"Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
e) il demanio idrico, con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di 1a e 2a categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni;
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
"Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8".
- Gli articoli 13 e 14 del citato D.P.R. n. 527/1987 sono cosi' formulati:
"Art 13. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni".
"Art. 14. - La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell' art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.
Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 , come modificato dall' art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme".

Art. 6

Norme transitorie in materia di personale 1. Il personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data del 1 gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione FANTOZZI, Ministro delle finanze GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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