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048U0947

IT - Decreti Legislativi

048U0947

Approvazione degli Accordi stipulati tra l'Italia e l'Argentina relativi al trasferimento di proprieta' di navi mercantili, compravendita di alcune navi e Accordo relativo al piroscafo "Fortunstella". (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 947)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la marina mercantile, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi:
a) Accordo fra l'Italia e l'Argentina per il trasferimento in proprieta' al Governo Argentino di navi mercantili rifugiate si nei porti di quella Repubblica, firmato a Buenos Aires il 25 agosto 1941;
b) Contratto di compravendita fra l'Italia e l'Argentina relativo ad alcune navi, firmato a Buenos Aires il 28 febbraio 1946;
c) Accordo fra l'Italia e l'Argentina relativo al piroscafo "Fortunstella" firmato a Buenos Aires il 2 giugno 1947.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti all'esecuzione degli Accordi.
Alla spesa occorrente sara' provveduto con le entrate derivanti dagli Accordi medesimi.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, dal 25 agosto 1941, per l'Accordo di cui alla lettera a), dal 28 febbraio 1946, per l'Accordo di cui alla lettera b) e dal 2 giugno 1947, per l'Accordo di cui alla lettera c).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - CAPPA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 56. - FRASCA

Accordo

Accordo fra l'Italia e l'Argentina per il trasferimento in proprieta al Governo argentino di navi mercantili rifugiatesi nei porti di
quella Repubblica (Buenos Aires, 25 agosto 1941).
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Traduzione
Il Governo italiano rappresentato da S. E. l'Ambasciatore dottor
GIUSTINO ARPESANI, da una parte, ed il Governo Argentino rappresentato da S. E. il Ministro degli Affari Esteri e del Culto, dott. JUAN ATTILIO BRAMUGLIA e da S. E. il Ministro della Marina, Contrammiraglio FIDEL ANADON, dall'altra, in virtu' di quanto stipulato nella clausola quarta del Convegno del 28 febbraio millenovecentoquarantasei, per il quale il Governo Argentino vendette al Governo italiano i vapori che gli aveva comprato con patto di riacquisto il 25 agosto 1941, convengono quanto segue:
Art. 1
Che nella predetta clausola quarta del Convegno del 28 febbraio
1946, si stabili' che restavano difterite ad una posteriore sistemazione le questioni sorte fra le Parti con rispetto al prezzo della nave Rio Tercero, ex-Fortunstella.

Art. 2

Art. 2
Che in virtu' di questa stipulazione, e d'accordo con quanto
espresso nella prima parte della stessa clausola, secondo la quale il Rio Tercero, ex-Fortunstella si considererebbe acquistato definitivamente dal Governo Argentino, le due Parti convengono nel fissare come prezzo di detta nave quello che fu pattuito per le navi acquistate definitivamente con la clausola 14ª del Convegno del 25 agosto 1941, cioe' 2.850 lire, per tonnellata metrica di stazza lorda, il che rappresenta per il Rio Tercero, ex-Fortunstella, la somma di ventun milioni cinquecento settantunmila seicento cinquanta lire (21.571.650). Cosi' come si e' stabilito nell'articolo 5 del Convegno del 25 agosto 1941 e 3 di quello firmato in data 28 febbraio 1946, si considerera' che la lira riferita in qualsiasi somma del presente contratto addizionale ha un contenuto in oro fino di 0,04677 grammi (stabilito dal decreto-legge n° 1745 del Regno d'Italia).

Art. 3

Art. 3
La somma stipulata come prezzo del Rio Tercero, ex-Fortunstella,
nella clausola anteriore, fruttera' un interesse del 2,25% annuale, dalla data del deposito della primitiva lettera di tesoreria (4 ottobre 1941), per il valore di lire cento settantanove milioni quattrocentosette mila venticinque (179.407.025) nel Banco Centrale della Repubblica Argentina, secondo quanto stipulato nell'articolo 5 inciso a) e articolo 6 "in fine" del Convegno del 25 agosto 1941, fino al 29 maggio 1946, data in cui si serrarono i conti con il Governo italiano, relativi ai Convegni del 25 agosto 1941 e del 28 febbraio 1946.

Art. 4

Art. 4
Il pagamento del prezzo stipulato per il Rio Tercero,
ex-Fortunstella nell'articolo 2 e dell'importo degli interessi pattuiti nell'articolo 3, si effettuera' allorche' sara' ratificato questo contratto dai rispettivi Governi, d'accordo con quanto e' stato convenuto nell'articolo 4 del Convegno del 28 febbraio 1946, mediante il deposito del corrispondente equivalente, da stabilirsi, in dollari statunitensi, in un conto che il Banco Centrale della Repubblica Argentina aprira' all'Ufficio italiano Cambi e che sara' liberamente disponibile.

Art. 5

Art. 5.
Le due Parti convengono che, con il deposito presso il Banco
Centrale della Repubblica Argentina, della somma fissata nell'articolo 2 come prezzo del Rio Tercero ex-Fortunstella, e dell'importo degli interessi stipulati nell'articolo 3, resta saldato ogni pagamento relativo all'operazione di compravendita della detta nave realizzata con contratto originario del 25 agosto 1941 e complementare in data 28 febbraio 1946, per cui il Governo italiano dichiara che il Governo Argentino non gli deve somma alcuna per compensazione d'uso ne' sotto nessun altro concetto relazionato con la stessa nave.

Art. 6

Art. 6
Per la soluzione di qualsiasi questione o divergenza che possa
sorgere con motivo dell'applicazione delle clausole del presente contratto, il rappresentante diplomatico del Governo italiano nella Repubblica Argentina ed il signor Ministro degli Affari Esteri e Culto della stessa Repubblica, designeranno di comune accordo un arbitro il cui laudo sara' definitivo per le due Parti.

Art. 7

Art. 7.
Sua Eccellenza il signor Ambasciatore d'Italia firma il presente
contratto addizionale ad referendum del Governo italiano, ed i rappresentanti del Governo Argentino, ad referendum del Potere Esecutivo. Le due Parti si compromettono ad ottenere la ratificazione con la maggior brevita'.
In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale effetto, firmano e sigillano il presente contratto in due esemplari di uno stesso tenore che fanno ugualmente fede, nella citta' di Buenos Aires, il giorno due del mese di giugno dell'anno millenovecento quarantasette.
Per l'Italia Per l'Argentina G. ARPESANI A. BRAMUGLIA
F. ANADON
p. traduzione conforme all'originale in lingua spagnola.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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