048U0339
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Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonche' applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche collganti elettrodotti diversi. (DECRETO LEGISLATIVO 04 gennaio 1948 n. 339)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651 , da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, e' elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre, e per ogni stazione in piu' delle prime due, da L. 300 a L. 600. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339 , e' elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , modificato come segue:
"Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi.
Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati paghera' allo Stato, dal 1 gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento". ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1948. Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 158. - FRASCA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".