Monitoring Gesetzessammlung

099G0399

IT - Decreti Legislativi

099G0399

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. (DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999 n. 326)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 21-09-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto l' articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337 , il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 1 della legge n. 337 del 1998 , nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1. All' articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole da "dalla scadenza" a "dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , recante: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 , recante: "Delega al Governo per
il riordino della disciplina relativa alla riscossione":
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.
Resta comunque fermo quanto stabilito dall' art. 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente,
ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedono, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per
i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativocontabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, art. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico
automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall' art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui all' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 ;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 , e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di riscossione ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma, entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita' per le societa' concessionarie di esercitare l'attivita' di recupero crediti, secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato, da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, a 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.
4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.
5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "21,";
b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole "di notifica della cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "di consegna del ruolo al concessionario";
c) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.";
d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel testo vigente prima di tale data; in deroga all' articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all' articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .";
e) nell'articolo 37, comma 1, le parole "gli articolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 9,".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 19 , 24 , 36 e 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , gia' citato nelle premesse, cosi' come modificati ed inseriti dal presente decreto:
"Art. 19 (Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14 , 15 , 15-bis , 20 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42-bis , 43-bis , 43-ter , 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano alle sole imposte sui redditi".
"Art. 24 (Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ".
"Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell' art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell' art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .
2. Le disposizioni contenute nell' art. 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel testo vigente prima di tale data; in deroga all' art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all' art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell' art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tuteta di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall' art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile , nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore".
"Art. 37 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n 689 , l'art. 2, ad eccezione dei commi 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, comma 5 , del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente prima del 1 luglio 1999, degli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , gia' citato in nota all'art. 1.
"Art. 24 (Consegna dei ruoli all'esattoria). - Il ruolo e' consegnato dall'intendente di finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all'art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa esigibile.
Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.
Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.
La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall' art. 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
"Art. 27 (Luogo e tempo del pagamento). - Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco".
"Art. 28 (Modalita' di pagamento). - Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.
Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a meno del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente o la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31".
"Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare".
"Art. 30 (Indennita' di mora). - Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata la indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.
Quando la cartella di pagamento e' notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.
L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.
L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima".
"Art. 46 (Avviso di mora). - L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.
Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.
La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 68, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ":
"Art. 68 (Abrogazioni). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .
2. E' abrogato l' art. 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349 ".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , recante: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ":
"6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 17, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.";
b) nell'articolo 19, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso previsto dall' articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata";
c) dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , il concessionario e' punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.";
d) nell'articolo 57, al comma 4, le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";
e) dopo l'articolo 57, e' aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis (Somme anticipate dai concessionari). - 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 17 , 19 e 57, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ", cosi' come modificati ed inseriti dal presente decreto:
"Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1.
L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti".
"Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario, ovvero, nel caso previsto dall' art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota".
"Art. 57 (Titolarita' dei rapporti concessori). - 1.
Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2.
2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell' art. 2359, primo comma, del codice civile , direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto.
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.
4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 26 del gia' citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 :
"Art. 26 (Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.
2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.
5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , recante: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari":
"Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servo di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 .
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".

Art. 4

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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