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048U0077

IT - Decreti Legislativi

048U0077

Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali. (DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948 n. 77)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1

Il trattamento economico previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 , spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523 , per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - EINAUDI - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addi' 25 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 159. - FRASCA
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