090G0006
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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali. (DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989 n. 434)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' attuato secondo le indicazioni del presente decreto, fermi restando i procedimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge che concernano la Valle d'Aosta o siano ad essa applicabili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Nota all' art. 1 :
Il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: "Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 ".
Art. 2
1. Le amministrazioni statali e l'amministrazione regionale si trasmettono reciprocamente, con congruo anticipo, gli schemi dei rispettivi programmi di interventi attinenti alla Valle d'Aosta prima della loro rimessione all'organo statale o regionale, rispettivamente competente alla loro approvazione.
Art. 3
1. A seguito dell'adempimento di cui all'art. 2, l'amministrazione destinataria puo' far pervenire all'altra parte, entro il termine da quest'ultima indicato, valutazioni e proposte tendenti a realizzare il migliore coordinamento tra le diverse iniziative.
2. Qualora l'amministrazione che ha ricevuto lo schema di programma comunichi di non avere osservazioni da proporre, si ha per realizzata l'intesa prevista dall' art. 13 della legge n. 400 del 1988 . Si ha ugualmente per realizzata l'intesa qualora, in accoglimento delle valutazioni o proposte formulate dalla parte statale o regionale rispettivamente interessata, siano state apportate le conseguenti modifiche allo schema presentato.
Nota all'art. 3:
Per il testo dell' art. 13, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 1.
Art. 4
1. Qualora non si realizzi la forma di intesa di cui all'art. 3, l'amministrazione statale o regionale che vi abbia interesse, ove lo ritenga necessario od opportuno in relazione alla natura degli interventi stessi o alla complessita' delle questioni, promuove la concertazione sul programma al fine di pervenire all'intesa, che puo' essere realizzata anche attraverso accordi di programma.
Art. 5
1. Il presidente della giunta regionale promuove e presiede riunioni tra funzionari delle amministrazioni statali decentrate, aventi competenza relativamente al territorio della Valle d'Aosta, e rappresentanti regionali per la migliore attuazione dell'intesa raggiunta.
2. Le competenti amministrazioni dello Stato possono richiedere al presidente della giunta regionale l'indizione di dette riunioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI