048U0228
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Proroga fino al 31 dicembre 1947 dell'efficacia della legge 24 agosto 1941, n. 1050 (sospensione del trasferimento dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi), e fino al 15 aprile 1948 dell'efficacia dell'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790 (posizione dei prigionieri ed internati). (DECRETO LEGISLATIVO 01 febbraio 1948 n. 228)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:
Art. 1
Le disposizioni della legge 24 agosto 1941, n. 1050 , hanno efficacia sino al 31 dicembre 1947.
Art. 2
L'efficacia delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790 , e' estesa fino al 15 aprile 1948.
Nulla e' innovato al comma secondo del predetto articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790 .
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, per cio' che concerne l'art. 1, dal 15 ottobre 1946, e, per quanto riguarda l'art. 2, dal 15 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 15. - FRASCA