048U0022
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Ammissibilita' del ricorso per cassazione proposto dai condannati alla pena di morte. (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948 n. 22)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
Art. 1
Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte e' ammissibile anche se l'imputato non si e' costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.
Art. 2
Le dichiarazioni di inammissibilita' dei ricorsi contro le sentenze indicate nell'articolo precedente, che sono state pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il motivo previsto dagli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale , sono revocate di diritto e i ricorsi dichiarati inammissibili riacquistano efficacia giuridica.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il difensore puo' chiedere al presidente della Corte di Cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell' art. 201 del Codice di procedura penale .
Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.
Art. 3
Se la sentenza di condanna alla pena di morte non e' stata impugnata e il termine per l'impugnazione e' gia' scaduto, e' concesso al condannato per ricorrere in cassazione un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine devono essere presentati i motivi del ricorso agli effetti dell' art. 201 del Codice di procedura penale .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 26. - FRASCA