048U0609
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Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 315, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 609)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il primo comma ed il capoverso n. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 , sono integrati come appresso:
"E' costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, con le seguenti attribuzioni:
1) cooperare con le competenti Autorita' alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico asportato dalle truppe nemiche in ritirata, e comunque illecitamente sottratto al patrimonio artistico, bibliografico, scientifico e didattico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione".
Art. 2
Il termine previsto dall'art. 6 del citato decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 , e' prorogato fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace. (1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 febbraio 1949, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 aprile 1953, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 , al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609 , ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1954".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 204. - FRASCA