098G0424
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Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998 n. 368)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri; Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attivita' culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998; Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali 1. Nel quadro delle finalita' indicate dall' articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all' articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , reca: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali"
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il testo vigente dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all' art. 1 :
- L' art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il passaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
- L'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea cosi' recita:
"Art. 128. - 1. La Comunita' contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversita' nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione della Comunita' e' intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformita' della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura di cui all'articolo 189B;
- deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, raccomandazioni".
- L' art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per il titolo v., nelle note alle premesse), cosi' recita:
"Art. 148 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge:
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere le attivita' culturali".
Art. 2
Attribuzioni del Ministero 1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attivita' culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attivita' culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attivita' degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Note all' art. 2 :
- L' art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), cosi' recita:
"Art. 2 (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1.
In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell' articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 21 , e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 , nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , il Dipartimento del turismo esercita altresi' le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attivita' turisticoalberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verra' data attuazione al presente comma".
- Gli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), cosi' recitano:
"Art. 156 (Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo). - 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 ;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 ;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 .
"Art. 157 (Competenze in materia di sport). - 1.
L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all' articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , e successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo competente con le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987 .
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426 , e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295 .
4. Con regolamento di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali".
Art. 3
Il Ministro 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N. 71 )) .
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all' articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all' articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , che e' presieduta dal Segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all' articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992 . Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.
Art. 4
(( (Organi consultivi). )) (( 1. Sono organi consultivi del Ministero:
a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
b) i Comitati tecnico-scientifici;
c) i Comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. ))
Art. 5
Il segretario generale 1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . ((6)) ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l' articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ."
Art. 6
Organizzazione del Ministero 1. L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12 , 17 , 23 , 24 , 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , nonche' agli istituti di cui all' articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 .
3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2 ((...)) e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 AGOSTO 2014, N. 171 )) ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il presente articolo cessa di aver vigore a decorrere dalla data di efficacia del suddetto decreto.
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 AGOSTO 2014, N. 171 )) ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il presente articolo cessa di aver vigore a decorrere dalla data di efficacia del suddetto decreto.
Art. 9
Scuole di formazione e studio 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409 .
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 ))
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali 1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all' art. 11 :
- Per l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota all'art. 4.
Art. 12
Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto