17G00217
17G00217
Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217) (DECRETO LEGISLATIVO 07 dicembre 2017 n. 203)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9 , 21 , 33 , 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220 , recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive; Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 , e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e in particolare gli articoli 77 e 78; Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 , recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 ; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 2 novembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.
2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. ((Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social)) .
Art. 2
Classificazione delle opere cinematografiche 1. La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:
a) opere per tutti;
b) opere non adatte ai minori di anni 6;
(( b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10; )) c) opere vietate ai minori di anni 14;
d) opere vietate ai minori di anni 18.
3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.
Art. 3
Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche 1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.
La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell' articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016 .
2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3. La Commissione e' composta da ((...)) quarantanove membri, ((di cui uno con funzione di Presidente,)) nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. ((...)) i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:
a) quattordici componenti ((, compreso il Presidente,)) scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b) ((quattordici)) componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori ((ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza)) ;
c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59 )) ;
e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza ((...)) , nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali ((anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)) .
Art. 4
Procedimento di verifica della classificazione 1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2.
2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalita' di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonche' i casi di eventuale riduzione del temine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.
4. Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale e' tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo puo' far uscire l'opera nelle sale cinematografiche.
5. Avverso il parere di cui al comma 3 e' possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha gia' verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.
Art. 5
Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici 1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformita' all'originale.
2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, e' assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
Art. 6
Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera 1. Per la classificazione di pubblicita' e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessita' di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.
Art. 7
Obblighi di pubblicita'
1. La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata e' tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicita' o comunicazione, anche on-line.
2. Al fine di consentire una piu' agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione e' accompagnata da una o piu' icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione.
3. Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, e' immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.
Art. 8
Obblighi per gli esercenti cinematografici 1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilita' genitoriale.
2. E' vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.
Art. 9
Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 668 del codice penale , in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, primo periodo, all'articolo 5, all'articolo 6 e all'articolo 8;
b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 7.
2. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 , ad eccezione dell'articolo 16.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 e' trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 668 del codice penale :
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). - Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita'.
Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»
- Si riporta il testo dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante « Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.»
Art. 10
Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi 1. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi.
2. La classificazione di cui al presente articolo e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto:
a) dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;
c) degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:
«Art. 34. (Disposizioni a tutela dei minori). - 1.
Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresi' vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita'.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , e successive modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita'.
11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.»
«Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall' articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui allalegge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.»
Art. 11
Disposizioni transitorie 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 , continuano ad esercitare le proprie funzioni.
Note all' art. 11:
- Per la legge 21 aprile 1962, n. 161 , recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13
Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 .
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
a) all' articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, le parole: «dall' articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 »;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e' sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 .»;
c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , e' sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 , in materia di classificazione delle opere cinematografiche»;
d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 » deve intendersi sostituita dalla seguente: «istanza di verifica della classificazione dell'opera cinematografica».
3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , la parola: «pellicole» e' sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorita'» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all' art. 13 :
- Per gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », si vedano le note alle premesse.
- Per la legge 21 aprile 1962, n. 161 , recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:
«Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 , intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I dellalegge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui allalegge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.»
- Si riporta il testo dell' articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante «Attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:
«Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al merito). - 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 .»
- Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 ottobre 2013, n. 236, come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:
«6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261 , e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;
c) legge 14 novembre 2016, n. 220 , recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 , in materia di classificazione delle opere cinematografiche.»
- Per la legge 14 novembre 2016, n. 220 , recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' articolo 668 del codice penale , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). -Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita' o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.
Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»