Monitoring Gesetzessammlung

048U0500

IT - Decreti Legislativi

048U0500

Composizione delle Commissioni giudicatrici e di Consigli di amministrazione e di disciplina dei segretari comunali e provinciali, nonche' delle Commissioni di disciplina degli altri dipendenti dei Comuni e delle Province. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 500)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

In via transitoria e fino a quando non sara' provveduto alla riforma della legge comunale e provinciale, il Ministro per l'interno, su designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale, provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per i posti vacanti di segretario comunale e provinciale, nonche' dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina per i segretari comunali e provinciali, aventi i requisiti richiesti dalla legge, alla cui designazione gia' provvedeva, a norma dell'art. 1, sub 186, 197 e 211 della legge 27 giugno 1942, n. 851 , la disciolta Associazione nazionale del pubblico impiego.

Art. 2

In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230 , 231 e 231-bis della legge 9 giugno 1947, n. 530 .
I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni suddette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 74. - FRASCA
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