048U0319
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Autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. (DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948 n. 319)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
L'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, modificata dall' art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232 , e' ridotta di 200 milioni di lire.
L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 luglio 1946, n. 31 e successive modificazioni, e aumentata di 200 milioni di lire.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 98. - FRASCA