Monitoring Gesetzessammlung

010G0144

IT - Decreti Legislativi

010G0144

Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). (10G0144) (DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2010 n. 124)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2010

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 4

Condizioni generali per la commercializzazione
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE , possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 .
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell' articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 , il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 6

Identificazione della varieta' 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
6. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003 .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 8

Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante OGM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Allegato

Allegato
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
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