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048U0800

IT - Decreti Legislativi

048U0800

Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalita', la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 800)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti.

Art. 2

La stessa facolta' e' data al Ministro per le finanze per le merci gravate da imposta di fabbricazione ancora dovuta allo Stato, nei casi in cui la legge non preveda esoneri per le perdite causate da forza maggiore, e in quelli nei quali l'obbligato dimostri di non essersi potuto rivalere della imposta per fatto di guerra, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3

E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da, forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.

Art. 4

Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data, di pubblicazione dei presente decreto.

Art. 5

L'esonero non puo' essere concesso per quella parte dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione di cui sia stato richiesto o possa, spettare il risarcimento a titolo di danni a carico dello Stato o di altri enti e privati.
A tal uopo il richiedente deve indicare nella domanda di esonero gli indennizzi e compensi che abbia richiesto ed ottenuti e possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni perduti da parte di enti, societa' e privati, e produrre un certificato del competente ufficio pubblico dal quale risulti che non siano state soddisfatte o siano tuttora in corso domande di indennizzi che debbano intendersi comprensivi dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, di cui le merci perdute erano gravate.

Art. 6

E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e di esaminare le domande di esonero, di cui ai precedenti articoli.
Essa e' costituita:
1) dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un suo delegato;
2) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo e da un avvocato o sostituto avvocato dello Stato;
3) da quattro funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale delle dogane ed imposte indirette;
4) da un funzionario del Ministero del tesoro;
5) da un ufficiale superiore del Comando generale della guardia di finanza.
Il magistrato ed i funzionari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 non possono essere, rispettivamente, di grado inferiore al 4° od al 6°.
La Commissione e' presieduta dal magistrato suddetto.
Due funzionari del ruolo centrale di grado non inferiore al 9° esercitano le funzioni di segretari.
La Commissione si pronuncia a maggioranza con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 7

Nell'esercizio dei suoi poteri istruttori la Commissione puo' disporre che sia invitato a presentarsi il richiedente, a sue spese, per fornire i chiarimenti che ritenga opportuni sulle perdite subite e gli eventi che le determinarono.

Art. 8

E' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all'art. 6, l'esonero di tributi doganali e di fabbricazione ancora dovuti allo Stato, se tale esonero dipenda da documenti gia' emessi dai competenti uffici e che risultino perduti per fatto di guerra o in occasione dello stato di guerra, oppure da attestazioni, registrazioni o certificazioni, che risultino omesse per le medesime cause, qualora i corrispondenti movimenti di merci o adempimenti di condizioni o di formalita' siano da presumere eseguiti.

Art. 9

Il parere della Commissione istituita a norma dell'art. 6 ha carattere consultivo.

Art. 10

Nella materia, oggetto del presente decreto, il termine prescrizionale per le azioni di riscossione del tributi e' prorogato al 31 dicembre 1949.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 257. - FRASCA
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