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097G0022

IT - Decreti Legislativi

097G0022

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. (DECRETO LEGISLATIVO 02 gennaio 1997 n. 9)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto in particolare il punto 1-bis) dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , introdotto dall' articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente 1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1963, n. 29.
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.
- L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Note all'art. 1:
- L'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 , modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , e' il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha podesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteca di interesse locale e regionale".
- L'art. 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , e' il seguente:
"Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) ordinamento e circoscrizioni dei comuni;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione;
9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali".

Art. 2

Ordinamento degli enti locali 1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione , nonche' dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali. Note all' art. 2 :
- L' art. 5 della Costituzione prevede che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
- L' art. 128 della Costituzione prevede che: "Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

Art. 3

Trasferimento di funzioni amministrative 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.
Nota all'art. 3:
- L'art. 8 dello statuto speciale delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia prevede che: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica".

Art. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato 1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresi' di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonche' servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Rapporti tra Stato e regione 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresi', in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

Art. 6

Controllo sugli enti locali 1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.
2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.
3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Art. 7

Funzioni amministrative in materia elettorale 1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.
2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.

Art. 8

Circoscrizioni provinciali 1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale e' ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facolta' dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Nota all'art. 8:
- Il numero 1-bis) dell'art. 4 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede che la regione ha potesta' legislativa nelle materie:
"1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".

Art. 9

Ordinamento della finanza locale 1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Art. 10

Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo 1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonche' gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.
4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 e' delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

Art. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco 1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento e' data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.
2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Art. 12

Rapporti transfrontalieri degli enti locali 1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Art. 13

Tutela delle minoranze linguistiche
e valorizzazione delle lingue locali 1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.

Art. 14

Status degli amministratori locali 1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

Art. 15

Personale degli enti locali 1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

Art. 16

Comando di personale presso la regione 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonche' in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato puo' mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

Art. 17

Disposizioni finanziarie 1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1 gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell' articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.
Note all' art. 17 :
- Il comma 2 dell'art. 63 della legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione".
- L'art. 49 dello statuto di autonomia stabilisce che:
"Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti gia' iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.
3. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK
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