048U0731
048U0731
Organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 731)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Con effetto dal 1 aprile 1947 e fino al 31 dicembre 1947, gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono transitoriamente fissati nella consistenza di cui all'annessa tabella, firmata dai Ministri per il tesoro e per la difesa.
Art. 2
L'efficacia dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 256 , relativo all'aumento della permanenza nel grado per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, e' estesa fino a nuova disposizione di legge.
Art. 3
L'efficacia, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203 , relativo alle promozioni degli ufficiali dell'Aeronautica senza gli esami o corsi di cultura prescritti ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego, e' estesa a tutto il 31 dicembre 1947.
Art. 4
L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634 , riguardante la composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica, gia' prorogata fino al 31 dicembre 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, n. 565 , e' estesa fino a tutto il 31 dicembre 1949, con i sottoindicati emendamenti:
a) il comma terzo dell'articolo unico del suddetto decreto legislativo luogotenenziale e' sostituito dal seguente:
"Qualora il giudizio verta su ufficiali dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato aeronautico e sanitario aeronautico, fa anche parte della Commissione, con diritto al voto, l'ufficiale generale o superiore del medesimo Corpo dell'ufficiale da giudicare, che sia a capo, rispettivamente, della Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, della Direzione generale di commissariato o dell'Ispettorato di sanita'";
b) il comma sesto ed il comma settimo sono soppressi.
Art. 5
In applicazione del presente decreto e nei limiti degli organici di cui all'art. 1, potranno essere effettuate promozioni soltanto per gli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1947 e non ancora scrutinati per effetto del ritardo della proroga del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203 .
Art. 6
Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi organici provvisori con effetto dal 1 gennaio 1948, non si potra' procedere alla formazione di nuovi quadri di avanzamento.
Art. 7
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 hanno effetto dalla data di scadenza delle norme la cui efficacia viene estesa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 213. - FRASCA
Tabella
Tabella organica transitoria degli ufficiali dell'A.M.
Parte di provvedimento in formato grafico