048U0832
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Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali. (DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948 n. 832)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni, transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo, 1946, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1948 le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale, su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351 , 18 giugno 1945, n. 424 , 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza dei maggiori oneri di gestione".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 84. - FRASCA