098G0223
098G0223
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998 n. 173)
Art. 1 - Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi
Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 , la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attivita' agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , nonche' alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali; spetta altresi' alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2 , comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
3. Ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 , e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il
concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97 , sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' il seguente:
"177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ".
- Il testo dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' il seguente:
"14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attivita' produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal documento di programmazione economicofinanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitivita', favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
e) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agroindustriale;
d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.
15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo e' autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997 , e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997 , in conformita' alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali".
- Il testo del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e' il seguente:
"Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.
Impieghi Agevolazione -- --
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica:
gasolio 30%
aliquota norma benzina 55%
aliquota norma L'agevolazione per la benzina e' limitata alle
macchine agricole con potenza del motore non
superiore a 40 CV e non adibite a lavori per
conto terzi; tali limitazioni non si applicano
alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante
crediti o buoni d'imposta, sulla base di
criteri stabiliti, in relazione alla
estensione dei terreni, alla qualita' delle
colture ed alla dotazione delle macchine
agricole effettivamente utilizzate, con
decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle risorse
agricole alimentari e forestali, da
emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo dell' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' il seguente:
"Art. 8. - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile .
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile , nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile , i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giusta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 , e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 2, comma 126, della citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
"126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995 ".
- Il testo dell' art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 , e' il seguente:
"1. Il regime di aiuti puo' riguardare investimenti:
a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualita' comunitarie;
b) per la diversificazione dell'attivita' nell'azienda agricola, in particolare tramite attivita' turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;
c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;
d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;
f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente".
- Il testo dell' art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente:
"Art. 18. - Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell' art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. l della legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza Stato regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell' art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 ;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall' art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall' art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 , per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell' art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68 .
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
- Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 112/1998 e' il seguente:
"Art. 29. - Ai sensi dell' art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'art. 18, comma 1, lettere n) e o) in caso di agevolazioni per le medesime finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all' art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE , lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la conferenza unificata".
- Il testo dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del citato regolamento CE n. 950/97 e' il seguente:
"3 (Aiuti nelle aziende ammissibili). - Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilita' di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, e 11.
Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:
a) alla costruzione di fabbricati aziendali;
b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilita';
c) alle opere di miglioramento fondiario;
d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'art. 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'art. 7, paragrafi 2 e 3 e all'art. 11.
4 (Aiuti nelle aziende non ammissibili). - Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5. Tali aiuti:
a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:
alla realizzazione di risparmi di energia,
al miglioramento fondiario,
alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purche' agli investimenti non determinino un aumento della capacita' produttiva,
al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonche' al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono piu' rigorose delle norme comunitarie e sempreche' tali investimenti non determinino un aumento della capacita' produttiva;
b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;
c) in tutti gli altri casi, devono:
essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtu' del titolo II,
riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;
d) devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:
al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di foie gras,
agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtu' dell'art. 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto,
al settore della produzione lattierocasearia, purche' l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ad eccezione dell'art. 92, paragrafo 2, del trattato".
- Il testo dell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994 , e' il seguente:
"1. Priorita' ed esclusioni concernenti tutti i settori.
1.1. E' accordata la priorita' agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2:
-- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti;
-- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;
-- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;
-- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione;
-- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonche' investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di un'attestazione di specificita' in virtu' del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio ;
-- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 , relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali;
-- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;
-- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
-- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia gia' stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento;
2. Esclusioni relative a taluni settori specifici.
2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi) , sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonche' investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);
-- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purche' non venga aumentata la capacita' di magazzinaggio;
-- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unita' che producano meno di 20.000 t all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insuffienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali e' stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacita' di produzione, salvo nel caso che:
-- venga abbandonata una capacita' equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate,
oppure
-- si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura,
oppure
-- la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;
2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:
-- investimenti intesi a potenziare la capacita' di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
-- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacita' di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacita' equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali e' comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
-- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacita' di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacita' totale abbandonata nella regione in causa;
2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;
-- investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unita' di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacita' delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacita' equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
-- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
-- investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali e' comprovata un'insufficienza di capacita' cosi' come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purche' non comportino un incremento della capacita':
-- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
-- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.
2.4. Nel settore delle piante foraggere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole;
2.5. Nel settore delle oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unita' che producano meno di 20.000 t all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreche' non comportino un incremento della capacita' di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacita' equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:
-- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure
-- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure
-- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,
ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali e' stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;
2.6. Nel settore dell'olio d'oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
-- investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse;
2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);
2.8. Nel settore dello zucchero, dell'isoglucosio e di tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti, tranne quelli concernenti:
-- la razionalizzazione, senza aumento della capacita', nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
-- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60.000 t di zucchero);
2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti;
2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti miranti a potenziare la capacita' di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
-- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;
-- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacita' totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonche' per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacita' regionale si dimostri insufficiente.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purche' non comportino un incremento della capacita':
-- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
-- investimenti miranti al benessere degli animali;
-- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente;
2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:
-- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempreche' la nuova capacita' di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacita' totale abbandonata nella regione in causa;
-- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;
-- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1, ultimo trattino;
-- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualita' od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore;
2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacita' totale nella regione in causa;
2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:
-- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
-- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;
-- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonche' investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI,
fatte salve le condizioni fissate all' art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90 ".
Art. 2 - Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola
Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola 1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto e' limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.
2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 ))
Art. 4 - Disposizioni in materia di previdenza sociale
Disposizioni in materia di previdenza sociale 1. All' articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 , alla lettera d) dopo le parole "di prodotti agricoli" sono aggiunte le parole: "nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connesse a quella di raccolta".
2. All' articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera:
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attivita'".
3. La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655 , con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.
4. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e numeri 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, sono destinati per lire 251 miliardi per il 1998 e per lire 79 miliardi per il 1999 alla riduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro, versati dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi del settore agricolo. Le modalita' di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 , e' il seguente:
"Art. 6. - Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli".
- Il testo dell' art. 13, secondo comma, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e' il seguente:
"2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
- La legge 26 novembre 1962, n. 1655 , recante norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 15 dicembre 1962 .
- Il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 , recante disposizioni per la determinazione delle misure e delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 108 del 25 aprile 1997.
- Il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione del 2 maggio 1997 , recante modalita' di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.
- Il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997 , che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 115 del 3 maggio 1997.
Art. 5 - Garanzie di credito
Garanzie di credito 1. La garanzia del Fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
2. Le cambiali di cui all' articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 , se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall' articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'articolo 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385/1993 , e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.
3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. (( I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali. )) E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 , sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. (1)
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 128, comma 3) che "A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185 , e' prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate gia' scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate."
Art. 6 - Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale
Incentivazione di metodi di trasporto
a minore impatto ambientale 1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall' articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454 , nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, e' limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 45 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. A favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lettera d), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui e' riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 3, lettera d).
2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative e' riservato il 30 per cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.
3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato e' esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , fatti salvi gli accordi di cui all'art. 13 -bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982 , e successive modificazioni.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle societa' di navigazione e alle societa' ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale".
CAPO II Titolo II ACCRESCIMENTO CAPACITA' CONCORRENZIALl
Art. 7 - Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale
Disposizioni normative sul marchio
identificativo
della produzione nazionale 1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.
2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed e' di proprieta' del Ministero per le politiche agricole.
3. Il controllo di conformita' a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o piu' organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, in conformita' alla norma EN 45011 o da autorita' di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli e' a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , in quanto compatibili.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , recante l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 , (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa), e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992 .
Art. 8 - Valorizzazione del patrimonio gastronomico
Valorizzazione del patrimonio gastronomico 1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualita' e per accrescere le capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, e' costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.
5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicita', con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.
CAPO III Titolo III RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA FILIERA.
Art. 9 - Imprenditori agricoli
Imprenditori agricoli 1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , anche coloro che esercitano attivita' di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Nota all' art. 9 :
- L' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135. - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
Art. 10 - Rafforzamento strutturale delle imprese
Rafforzamento strutturale delle imprese 1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97 , n. 805/97 e n. 806/97 , sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualita' delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992 ;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni.
3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformita' alle disposizioni previste dall' articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f) , nonche' paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97 . Le modalita' di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell' articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 , le modalita' per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) della citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
" d) ''Patto territoriale'', come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) ''Contratto di programma'', come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) ''Contratto di area'', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche l ocali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 , nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell' art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall' art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ".
- La direttiva n. 92/46/CEE del 16 giugno 1992 , relativa alle norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , recante norme in materia di sicurezza sul lavoro, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, del 12 novembre 1994, n. 265.
- Il testo dell'art. 12, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 950/97 e' il seguente:
"2 (Aiuti generalmente autorizzati). - Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per:
a) l'acquisto di terreni;
b) crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola;
c) l'acquisto di riproduttori maschi;
d) le garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;
e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purche' tali investimenti non determinino un aumento della capacita' produttiva;
f) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonche' il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono piu' rigide delle norme comunitarie, sempreche' detti investimenti non determinino un aumento della capacita' produttiva;
g) nelle aziende agricole, le attivita' che non riguardano le attivita' colturali o zootecniche.
Si applicano a tali aiuti gli articoli 92, 93 e 94 del trattato".
- Il testo dell' art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 , e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Il presente regolamento non pregiudica la facolta' degli stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalita' di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreche' tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonche' agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento".
Art. 11
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102 ))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 MAGGIO 2015, N. 51 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 LUGLIO 2015, N. 91 ))
Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione 1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE , e' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, (( le forme associative di giovani agricoltori, )) le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto dall' articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97 , anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;
d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnicoeconomica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.
CAPO IV Titolo IV ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO.
Art. 14 - Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali
Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali 1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:
a) analisi e valutazione automatica della accoglibilita' delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;
b) uniformita' delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;
c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalita', settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonche' criteri e modalita' per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura.
3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi di cui all' articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e dell' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da adottarsi, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162 , decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 ; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 ; legge 10 febbraio 1992, n. 164 ; legge 17 febbraio 1982, n. 41 ; legge 17 febbraio 1992, n. 165 . Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 , ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unita' tecnicoeconomiche.
4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca.
Per le medesime finalita', il Ministero per le politiche agricole puo' avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attivita' puo' compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.
Note all' art. 14:
- La legge 19 dicembre 1992, n. 488 , di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1992 .
- Il testo dell' art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
- Il testo dell' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini e pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, dati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa pubblica amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, i dati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
- Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 , recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1965, n. 73.
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 , recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986 .
- Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 46 , recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1987 .
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164 , recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 .
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982 .
- La legge 10 febbraio 1992, n. 165 , recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1981, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992 .
- La legge 4 giugno 1984, n. 194 , recante interventi a sostegno dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984 .
Art. 15 - Servizi di interesse pubblico
Servizi di interesse pubblico 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 , e' unificato con i sistemi informativi di cui all' articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e all' articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all' articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.
Note all' art. 15:
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 , recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- L' art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna".
- L' art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81 , e' il seguente:
"Art. 01. - 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997 -19 98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 , e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattierocaseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuali inadempienze da parte di regioni e province autonome".
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 58 , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:
a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
b) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione;
c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresi' comunicate le avvenute cancellazioni delle societa' cooperative dal registro delle imprese;
d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo amministrativo;
e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.
2. L'ufficio provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte".
CAPO V Titolo V NORMA DI SALVAGUARDIA
Art. 16
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro per le politiche agricole Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick