048U0258
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Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie. (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 258)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:
Art. 1
Gli assegni di superinvalidita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 , sono temporaneamente aumentati di:
per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 162.000
" A-bis . . . . . . . . " " 153.000
" B . . . . . . . . . . " " 135.000
" C . . . . . . . . . . " " 135.000
" D . . . . . . . . . . " " 135.000
" E . . . . . . . . . . " " 126.000
" F . . . . . . . . . . " " 117.000
" G . . . . . . . . . . " " 117.000
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95 ))
Art. 3
I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1 marzo 1948.
Art. 4
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per, l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 64. - FRASCA