048U0117
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Modificazioni della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente la organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948 n. 117)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
Art. 1
Per i fini di cui agli articoli 4 , 5 e 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416 , modificata dalla legge 19 gennaio 1942, n. 101 , e dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 199, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:
a) L. 7.571.152 al mese dal 16 febbraio 1945 al 30 settembre 1945;
L. 10.171.152 al mese dal 1 ottobre 1945 al 31 dicembre 1945;
L. 12.311.152 al mese dal 1 gennaio 1946 al 15 aprile 1946, per ogni mille uomini mantenuti in servizio durante l'intero mese, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, n. 1416, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6 della legge stessa;
b) L. 273.713.410 una volta tanto per rimborso della spesa per trattamento di licenziamento corrisposto ai vigili volontari chiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra ed esonerati entro il 15 aprile 1946.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1949 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 33. - FRASCA