097G0496
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Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997 n. 463)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 18/1/1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 134, lettere f) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259 , che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996 , con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996 ; Considerato che ai sensi del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996 , e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega; Considerato che e' inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Versamenti unitari di tributi predeterminati 1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali e' comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.
3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.
4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 13, 15, 16, 134, lettere f) e g), e 138 dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione".
"16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari".
"134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-e) (Omissis);
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo, graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della cominissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti".
"138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 ;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259 , recante conversione di legge, con modificazioni, del
D.L. 27 giugno 1997, n. 185 , concernente differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione:
"1. All' art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari''. Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 33 del medesimo art. 3".
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legisiativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
Art. 3
Entrata in funzione del sistema di riscossione e
versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali 1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. ((In deroga all' articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ,)) i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Art. 3-bis
(( (Procedure telematiche, modello unico informatico e
Autoliquidazione). )) (( 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale. ))
Art. 3-ter
Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di ((sessanta giorni)) dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Art. 3-quater
(( (Modifica alla normativa in materia di imposta di
registro). )) (( 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso . ))
Art. 3-quinquies
(( (Modifiche alla disciplina dellimposta di
bollo). )) (( 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all' articolo 2678 del codice civile : lire 320.000.
b) nelle note, e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-bis.
L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica . ))
Art. 3-sexies
(( (Disposizioni di attuazione).)) (( 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 ;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 ;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis. ))