Monitoring Gesetzessammlung

012G0015

IT - Decreti Legislativi

012G0015

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (12G0015) (DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011 n. 228)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 , 117 , 119 e 120 della Costituzione ; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 , recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma 14, in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 , recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'articolo 1, in materia di costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 , recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione , ed in particolare l'articolo 22, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti informatici; Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale 2007-2013; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 , recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell' articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita' 1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
2. Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della Costituzione :
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 8 e 9, della citata legge n. 196 del 2009 :
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.»
«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.».
- La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 20 del 1994 :
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997 :
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 144 del 1999 :
« Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall' articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995 . Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all' articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione ), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009 :
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione , che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 .».
- La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 69 del 2009 :
«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.».
- Si riporta il testo dell' articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ):
«Art. 28 (Preparazione e adozione). - 1. Il quadro di riferimento strategico nazionale e' preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera piu' appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.
2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.
Lo Stato membro puo' presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.
3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:
a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
c) per il solo obiettivo "Convergenza", il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalita' di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell' articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143.

Art. 2

Documento pluriennale di pianificazione 1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale dei lavori di cui all' articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto previsto dall' articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere all'approvazione del Documento, recependo eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una relazione sullo stato di attuazione del Documento nella quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, congruamente motivati.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 )) .
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 .

Art. 3

Valutazione ex ante
dei fabbisogni di infrastrutture e servizi 1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:
a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell'attuale disponibilita' di infrastrutture e di offerta di servizi, nonche' sulla base della ricognizione prevista dall' articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ;
b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie;
c) le priorita' d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall' articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge;
d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita' individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti;
e) l'elenco degli studi di fattibilita' propedeutici all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.
3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita' di valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti.
4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 , si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 443 del 2001 , si veda nelle note all'art. 2.

Art. 4

Valutazione ex ante delle singole opere 1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalita', al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , lo studio di fattibilita' contiene:
a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione ex ante;
b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditivita';
c) l'analisi della sostenibilita' gestionale dell'opera;
d) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.
3. Resta fermo che gli studi di fattibilita' per le opere relative a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell' articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
4. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita', anche l'analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticita' medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni.
5. L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie.
6. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non puo' essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 :
«Art. 14 (Studio di fattibilita'). - 1. Lo studio di fattibilita' si compone di una relazione illustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilita' di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.».
- Per il testo dell' articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 163 del 2006 , si veda nelle note all'art. 2.

Art. 5

Selezione delle opere 1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento.
2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene:
a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli esiti delle valutazioni ex ante;
b) la sintesi dei singoli studi di fattibilita' elaborati;
c) l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni ((Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6)) ;
d) la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale relative alla realizzazione di ciascuna opera;
e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per fasi, delle singole opere;
f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa articolazione temporale, le risorse disponibili, con l'indicazione delle specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa;
g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sara' realizzata;
h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.
3. Le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse al finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 153, commi 19 , 19-bis e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.

Art. 6

Valutazione ex-post delle opere 1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attivita' di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilita' delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione.
2. Le attivita' di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:
a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;
b) obiettivo della valutazione e' misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonche' l'economicita' e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, puo' essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione;
c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere.
3. La Terza Sezione del Documento contiene:
a) l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8;
b) la descrizione delle attivita' valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse;
c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e gia' collaudate e fruibili;
d) gli esiti di valutazioni ex post su opere gia' collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;
e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione;
f) l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;
g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

Art. 7

Organismi indipendenti di valutazione 1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attivita' di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita' di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell' articolo 30, comma 9, lettere e) , f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e' integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita'. Qualora occorra integrare le professionalita' degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse.
4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalita' e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto, previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e documenti metodologici previsti nel presente decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale e comunitaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nel rispetto delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni Ministero:
a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e rilievi;
b) predispone una relazione triennale sulla valutazione degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento;
c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 .
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 144 del 1999 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 9, della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Linee guida standardizzate
per la valutazione degli investimenti 1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all'articolo 5, per la valutazione ex post di cui all'articolo 6 e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle predette attivita'.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 ))

Art. 10

Controllo della Corte dei conti 1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla Corte dei conti ai fini dell'attivita' di referto di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 20 del 1994 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 11

Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Barca, Ministro per la coesione territoriale Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
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