Monitoring Gesetzessammlung

007G0005

IT - Decreti Legislativi

007G0005

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2006 n. 307)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2007

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 )) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Art. 2

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero 1. L' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
«1. Presso gli uffici all'estero:
a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attivita' di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;
b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui e' preposto;
c) il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile;
d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;
e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.».
2. Ferme restando le responsabilita' derivanti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilita' nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.
Nota all' art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , vedi note alle premesse.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 )) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 )) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Art. 5

Centri interservizi amministrativi 1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.
2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili.
3. A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.
4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;
b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.

Art. 6

Procedure contrattuali all'estero 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, vedi note alle premesse.

Art. 7

Dismissione dei beni all'estero 1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.
2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 )) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 )) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Art. 10

Abrogazioni 1. Gli articoli 76 , 77 ed il secondo comma dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono abrogati.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 , sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Note all' art. 10:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Procedure contrattuali all'estero). - 1. - 2. (abrogati).
3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e' effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.».
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