Monitoring Gesetzessammlung

099G0533

IT - Decreti Legislativi

099G0533

Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999 n. 461)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24-12-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto, in particolare, l' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato ed integrato dall' articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997 , che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; Visti l' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , e l' articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 , con cui e' stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997 , per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell' articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , espresso nella seduta del 21 ottobre 1999; Ritenuto, altresi', necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e' individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell' art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo dell' art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) (omissis);
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 1-bis

(( 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente))

Art. 2

1. Le strade gia' appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all' articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modifiche ed integrazioni.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell' art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all' art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 :
"3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) (omissis);
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico".

Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 :
"Art. 10 (Regioni a statuto speciale). - 1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".

Rete autostradale di interesse nazionale-Valle d'Aosta

Allegato
INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE DI INTERESSE NAZIONALE
REGIONE VALLE D'AOSTA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Piemonte

REGIONE PIEMONTE
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Lombardia

REGIONE LOMBARDIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Liguria

REGIONE LIGURIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Veneto

REGIONE VENETO
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Trentino-Alto Adige

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Friuli-Venezia Giulia

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Marche

REGIONE MARCHE
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Toscana

REGIONE TOSCANA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Umbria

REGIONE UMBRIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Lazio

REGIONE LAZIO
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Campania

REGIONE CAMPANIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete autostradale di interesse nazionale-Abruzzo

REGIONE ABRUZZO
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Molise

REGIONE MOLISE
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Basilicata

REGIONE BASILICATA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete autostradale di interesse nazionale-Calabria

REGIONE CALABRIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete autostradale di interesse nazionale-Puglia

REGIONE PUGLIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete autostradale di interesse nazionale-Sicilia

REGIONE SICILIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Rete stradale di interesse nazionale-Valle d'Aosta

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE REGIONE VALLE D'AOSTA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Piemonte

REGIONE PIEMONTE
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Lombardia

REGIONE LOMBARDIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Liguria

REGIONE LIGURIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Veneto

REGIONE VENETO
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Friuli-Venezia Giulia

((RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE)) (( Parte di provvedimento in formato grafico )) ((RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA ROMAGNA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Toscana

REGIONE TOSCANA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Umbria

REGIONE UMBRIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Marche

REGIONE MARCHE
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Lazio

REGIONE LAZIO
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Abruzzo

REGIONE ABRUZZO
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Campania

REGIONE CAMPANIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Molise

REGIONE MOLISE
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Calabria

REGIONE CALABRIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Basilicata

REGIONE BASILICATA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Puglia

REGIONE PUGLIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Sicilia

REGIONE SICILIA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Rete stradale di interesse nazionale-Sardegna

REGIONE SARDEGNA
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
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