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092G0132

IT - Decreti Legislativi

092G0132

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente la libera prestazione dei servizi da parte di taluni ausiliari dei trasporti. (DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1992 n. 103)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 18-2-1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 , relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunita' europea, per quanto concerne le attivita' economiche precisate nelle allegate tabelle A, B, C e D, nonche' per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

Art. 2

Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria 1. Qualora, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilita' e di assenza di fallimento, dovra' essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
2. Qualora l'esercizio dell'attivita' di cui alla tabella B possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potra', in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di societa', dal legale rappresentante.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto potra' tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonche' l'accesso alle connesse attivita' di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacita' finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
8. I documenti o gli attestati di cui ai commi che precedono devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 3

I n f o r m a z i o n e
1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

Art. 4

Certificazione delle attivita' 1. Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attivita' contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Art. 5

Capacita' professionale 1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella A, lettere a), b) o d), allegata al presente decreto, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro della Comunita' economica europea, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e' stata esercitata:
a) per cinque anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;
b) ovvero:
per due anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;
d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella A, lettere c) ed e), ed alle tabelle B, C e D, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.
4. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e' stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;
b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;
d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
5. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 e dalle lettere a) e c) del comma 4, l'attivita' non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunita' economica europea chiede di esercitare le attivita' di cui trattasi.
6. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attivita' un termine piu' breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
7. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

Art. 6

Attivita' del dirigente d'azienda 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto e' considerato come esercizio dell'attivita' di dirigente di azienda l'esercizio di un'impresa del settore professionale corrispondente con le mansioni di:
a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilita' analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Art. 7

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro SCOTTI, Ministro dell'interno FORMICA, Ministro delle finanze BERNINI, Ministro dei trasporti BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale FACCHIANO, Ministro della marina mercantile MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO
Le attivita' di cui all'art. 1 consistono:
TABELLA A:
a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti piu' vantaggiosi per il committente;
cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
dd) assolvendo le formalita' collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilita' di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome o per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorita' portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi.
A titolo indicativo si tratta delle attivita' di:
spedizioniere (commissionario);
mediatore;
agente marittimo (raccomandatario);
mediatore marittimo.
TABELLA B:
a) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti.
A titolo indicativo, si tratta dell'attivita' di mandatario di vettore di emigrante.
TABELLA C:
a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima delle vendita, sia in transito per il o dal mercato.
A titolo indicativo si tratta delle attivita' di:
esercenti di depositi in magazzini doganali di proprieta' privata; esercenti di magazzini generali;
esercenti di depositi franchi.
TABELLA D:
a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.
A titolo indicativo si tratta, per la lettera b), delle attivita' di stimatore e pesatore pubblico.
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