098G0194
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Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1998 n. 137)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26/5/1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante la istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e la istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto l' articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996 , possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996 ; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998; Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "di un'attivita'" sono inserite le seguenti: "autonomamente organizzata".
2. All' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "Soggetti passivi dell'imposta" sono aggiunte le seguenti: "coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta".
3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la ripartizione territoriale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5,";
b) le parole: "agli impieghi," sono sostituite dalle seguenti: "agli impieghi o agli ordini eseguiti,".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 13 , 17 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 e 151 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
"143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquta compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all' art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 , e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all' art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 ;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all' art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 ;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all' art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 ;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all' art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all' art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite".
"144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a) sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2425 del codice civile , riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l' art. 2425 del codice civile , sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facolta' di maggiorarla;
f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;
q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non puo' essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti".
"145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di red dito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito".
"146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residena del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione".
"147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza".
"148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale".
"149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell' art. 23 della Costituzione , per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 :
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504/1992 , che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 , i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67 , 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale".
"151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali".
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 28l , reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Presupposto dell'imposta). - 1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta" .
- Si riporta il testo dell' art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 , come sostituito dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 , sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34;
e) gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986 , ivi compresi quelli indicati nell'art. 88, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86 ;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , salvo quanto disposto nell'art. 13".
- Si riporta il testo dell' art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 4 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), numero 5), addetto, con continuita', a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: ''Conferenza Statoregioni''".
- Il testo del richiamato art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nella successiva nota all'art. 7.
Art. 2
1. All' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attivita' commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione," sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell' art. 2425 del codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.
3. (Abrogato)".
Il testo del comma 3 abrogato era il seguente:
"Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilita' semplificata, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2".
Art. 3
1. All' articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera f), le parole: "esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi," sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell' art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , come modificato dall' art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su credi impliciti relativi ad operazioni di locazione finaziaria, o) degli altri oneri di gestione.
1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell' art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma, d) degli oneri finanziari, e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alle lettere a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle societa' che esercitano attivita' di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le societa' di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese ammistrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicita', dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile e' determinata con i criteri indicati al comma 1".
- Si riporta il testo del richiamato art. 113 del D.Lgs.
n. 385 del 1993 :
"Art. 113. - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale.
Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', l'art. l09".
Art. 4
1. All' articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonchedelle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma: c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.
2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente".
Art. 5
1. All' articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attivita' agricola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,";
b) nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .";
c) nel comma 2, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "comma 2";
d) nel comma 3, le parole: "compresi gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ," e le parole: ", o ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 9 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 9 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5, comma 2.
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'art. 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e dalle societa' di cui alla successiva lettera b), la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2".
- Si riporta il testo del richiamato art. 5 della legge n. 413 del 1991 :
"Art. 5. - l. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazi oni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio".
Art. 6
1. All' articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati non esercenti attivita' commerciale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: "corrisposte" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
b) nel comma 1, le parole: "all'articolo 49, comma 2, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l)";
c) nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico.";
d) nel comma 2, le parole: "o, ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 10 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ). - 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali, la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986 . Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art. 47, comma 1, lettera d) del predetto testo unico.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali la base imponibile a queste relativa e' determinata secondo la disposizione dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.
3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attivita' commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' secondo le disposizioni del comma 2.
4. Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e' determinata:
a) per le societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'art. 8;
c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.
5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi".
- Si riporta il testo dell' art. 81 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 , richiamato al comma 1 come ora modificato:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
cbis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
cter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
cquater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
cquinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
hbis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantisca di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80 .
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), cbis) e cter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera cquater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui".
Art. 7
1. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell' articoli 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile.
Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;";
b) nel comma 1, alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), e le indennita' e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi;";
c) nel comma 1, alla lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986 ;";
d) nel comma 1, alla lettera c), numero 5) la parola: "erogati" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
1-ter. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile:
a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformita' delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell' art. 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;
b) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;
c) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale indicati nell' art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile ;
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), e le indennita' e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a) e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986 ;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del citato testo unico n. 917 del 1986 ;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c), del predetto art. 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 ;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
1-bis. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell 'art. 10.
1-ter. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili".
- Si riporta il testo del richiamato art. 2425 del cod. civ. :
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A -- B);
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15 + 16 -- 17).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 -- 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 -- 21).
Risultato prima delle imposte (A -- B + -- C + -- D + -- E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (Abrogato);
24) (Abrogato);
25) (Abrogato);
26) utile (perdita) dell'esercizio".
- Il testo del richiamato art. 81 del TUIR e' riportato nella precedente nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell' art. 49, commi 2 e 3, del TUIR :
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 .
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 , si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
- Si riporta il testo dell' art. 70 del TUIR :
"Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza).
- 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16".
- Si riporta il testo dell' art. 73 del TUIR :
"Art. 73. - 1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'art. 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a norma dell'articolo 67".
- Il testo del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nella precedente nota all'art. 6.
Art. 8
1. Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 12 (Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti). - 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'art. 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile".
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 :
"Art. 1 (Istituzione del registro internazionale).
- 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato ''Registro internazionale'', nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali".
Art. 9
1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'art. 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facolta' di maggiorare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi".
- Si riporta il testo dell' art. 88 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 , richiamato al comma 2 come ora modificato:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali".
Art. 10
1. All' articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.";
b) nel comma 4, dopo le parole: "a proprieta' indivisa" sono aggiunte le seguenti: "e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta' divisa";
c) nel comma 6, dopo le parole: "della legge 8 novembre 1991, n. 381 ," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ,".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 17 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9, comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta' divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e' pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e' determinata in maniera ordinaria".
- Il testo del richiamato art. 9 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nella precedente nota all'art. 5.
- Il testo del richiamato art. 81 del TUIR , approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 , e' riportato nella precedente nota all'art. 6.
- Il richiamato D.P.R. n. 602 del 1970 reca: "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970 .
Art. 11
1. All' articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante agevolazioni per nuove iniziative produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "210. Per le iniziative produttive intraprese" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 1997,";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 18 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 18 (Agevolazioni per nuove iniziative produttive). - 1. Il comma 210 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' sostituito dal seguente:
''210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 , le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.''.
1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.
2. Con le leggi regionali di cui all'art. 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1".
- Si riporta il testo del richiamato art. 2, comma 210, della legge n. 662 del 1996 :
"210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all' art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita', e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonche' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito e' utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non puo' essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' altresi' riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 , e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi".
Art. 12
1. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito d'imposta, e' abrogato.
2. L' articolo 28 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante la previsione di un'addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' abrogato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta). - 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell' art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalita' di cui all' art. 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 , secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. (Abrogato).
6. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto".
- Il testo del comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"5. Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l'addizionale di cui all'art. 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1".
- Il testo dell' art. 28 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"Art. 28 (Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'art. 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e puo' rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'art. 16, comma 3.
2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facolta' di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.
3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'art. 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali cosi' determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.
4. La legge di cui al comma 1 non puo' avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 13
1. All' articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante disposizioni per il versamento del primo acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
b) le parole: "e' commisurato" sono sostituite dalle seguenti: "e' pari".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 31 (Primo acconto di imposta). - 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta e' applicabile, l'acconto di cui all'art. 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, e' pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto".
- Si riporta il testo del richiamato art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 :
"3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti".
Art. 14
1. All' articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante disposizioni finali e transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "nel settore agricolo" sono inserite le seguenti "e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ";
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive" sono aggiunte le seguenti: "e di quella dell'imposta personale sui redditi";
c) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.";
d) nel comma 6, le parole: "costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere computata in detrazione dall'imposta".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i tre successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e de1 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998 a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni dicui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve' essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000".
- Si riporta il testo del richiamato art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 :
"Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialita' dei loro terreni.
Se le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesa in acque interne".
Art. 15
1. Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di.trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'".