091G0097
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Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo. (DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1991 n. 73)
Art. 1 - Abrogazione
Abrogazione 1. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103 , sono sostituite dalle norme del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 223/1990 disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
- La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Il titolo II di detta legge concerne gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.
CAPO II
Art. 2 - Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
Installazione reti e impianti di diffusione via cavo 1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.
Art. 3 - Obblighi dei gestori del servizio pubblico
Obblighi dei gestori del servizio pubblico 1. I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 9.
Art. 4 - Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti
Concessione ai privati per l'installazione
e l'esercizio di reti e impianti 1. Nel caso in cui non vi sia la disponibilita' dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 13, puo' essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto.
2. La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalita' per realizzare l'installazione e l'attivita' della rete e degli impianti.
3. La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonche' quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 .
5. Il decreto di concessione definisce le modalita' di distribuzione dei programmi agli utenti, nonche' gli obblighi di allacciamento dei residenti.
Nota all'art. 4:
- Il libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 , e' dedicato alla disciplina dei servizi di telecomunicazioni.
Art. 5 - Durata della concessione
Durata della concessione 1. La concessione per l'installazione e l'esercizio della rete e degli impianti ha durata non superiore a venti anni.
2. La concessione puo' essere rinnovata.
Art. 6 - Tassa sulle concessioni
Tassa sulle concessioni 1. La concessione e' soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come modificata dal comma seguente.
2. Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' aggiunta la seguente:
====================================================================
"Numero Indicazione Ammontare Modo Note
d'ordine degli atti sog- della spesa di paga-
getti a tassa mento
____________________________________________________________________ 127 Concessione del La tassa deve Ministero delle corrisposta
poste e delle te- entro il 31
lecomunicazioni gennaio dello avente per oggetto: anno cui si
riferisce
1) impianto di eser-
cizio di una rete
per la diffusione
via cavo di pro-
grammi televisivi
in ambito locale:
tassa di rilascio
o di rinnovo ..... 2.280.000 Ordinario
tassa annuale ..... 1.142.000 Ordinario
Art. 7 - Interferenze e duplicazioni
Interferenze e duplicazioni 1. Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all' art. 7:
- La legge n. 241/1990 detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 8 - Verifiche e sopralluoghi
Verifiche e sopralluoghi 1. L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e puo' effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
2. L'amministrazione puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
CAPO III
Art. 9 - Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo
Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo 1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223 .
3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 , ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.
Nota all' art. 9:
- La legge n. 223/1990 ha posto la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 16 e dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 20 della predetta legge:
"Art. 16, comma 18. - 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' locale di carattere non commerciale".
"Art. 20, commi 1, 2 e 6. - 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'art. 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
(Omissis).
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio".
Art. 10 - Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato
Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione
dei gestori del servizio pubblico e privato 1. Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'art. 4.
2. In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione puo' altresi' essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'art. 4. Il concessionario e' obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalita' tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 13. Tali modalita' devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacita' dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario.
3. L'applicazione del comma 2 e' contestuale all'emanazione del regolamento.
Art. 11 - Canoni e tasse
Canoni e tasse 1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e' pari a quello stabilito per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
Art. 12 - Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione
Equiparazione delle autorizzazioni
alle concessioni per la radiodiffusione 1. Le autorizzazioni per la distribuzione di programmi via cavo, mono e pluricanale, soggiacciono alle medesime norme antitrust di cui agli articoli 15 e 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223 .
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 19 della legge n. 223/1990 :
"Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;
c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.
4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall' art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.
6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell' art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 . Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.
7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell' art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblicita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente.
Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli.
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.
10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'.
11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedente al 30 giugno 1990".
"Art. 19 ( Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, e' consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo' essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 puo' ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha gia' ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall' art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti".
CAPO IV
Art. 13 - Regolamento di attuazione
Regolamento di attuazione 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento attuativo del presente decreto ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e le commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Nota all' art. 13 :
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14 - Canoni di utenza
Canoni di utenza 1. Le misure dei canoni dovuti dagli utenti, autorizzati a norma dell'art. 10, delle reti via cavo sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 15 - Esclusione da autorizzazioni e concessioni
Esclusione da autorizzazioni e concessioni 1. Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all' art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , cosi' come sostituito dall' art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
2. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 e' tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 , come sostituito dall' art. 45 della legge n. 103/1975 :
"Art. 183 (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni sensa aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione".