097G0392
097G0392
Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni. (DECRETO LEGISLATIVO 08 ottobre 1997 n. 358)
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 , ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 , ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.
Art. 3 - Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento
Conferimenti di aziende o di partecipazioni
di controllo o di collegamento 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel territorio stesso.
3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.
Art. 4 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
Regimi fiscali del soggetto conferente
e del soggetto conferitario 1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto.
L'opzione puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 , recante disposizioni per l'adeguamentoalle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
Art. 5 - Scambi di partecipazioni
Scambi di partecipazioni 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile , contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.
L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente.
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile , sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 , ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. CAPO II Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI ELUSIVI
Art. 7 - Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso
Individuazione di operazioni di natura elusiva
e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso 1. Dopo l' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 , recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c -bis) e c -ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 , sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.".
2. Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 , recante disposizioni in materia di nomina del relatore e di fissazione della data di trattazione dell'udienza nel processo tributario, e' sostituito dal seguente:
" 2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell' articolo 37 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .".
3. Dopo il comma terzo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, e' aggiunto il seguente:
"Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.".
4. Nell' articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , riguardante le richieste di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, le parole: "nell' articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e nell'ultimo comma dell'articolo 37" sono soppresse e dopo le parole: ", delle disposizioni contenute" sono inserite le seguenti parole: "negli articoli 37, comma terzo, e 37 -bis.".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 37, come modificato dal presente articolo, nonche' dell'art. 42 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi":
"Art. 37 (Controllo delle dichiarazioni). - Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del terzo comma, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento".
"Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.
- Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 , si veda nota all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 1, lettere c), cbis) e cter), del citato testo unico delle imposte sui redditi:
"1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a)-b) (omissis);
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
cbis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
c -ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all' art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ".
- Si riporta il testo dell'art. 30, come modificato dal presente articolo, nonche' dell' art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ":
"Art. 30 (Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione). - 1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell' art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
"Art. 68 (Pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie in pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione".
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, come modificato dal presente articolo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale": "2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, terzo comma e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza".
Art. 8 - Limitazioni al riporto delle perdite
Limitazioni al riporto delle perdite 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 8, concernente la determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 1 -bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1 -ter del citato articolo 102.";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 102, concernente il riporto delle perdite, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all' articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile , e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' articolo 2425, lettera B), n. 9 ), lettere a) e b), del codice civile , superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificati dal presente articolo:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'art. 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'art. 102 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato art. 102".
"Art. 102 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5 -bis.
Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1 -ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' princiale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all' art. 2425, lettera A), numero 1, del codice civile , e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all' art. 2425, lettera B), numero 9 ), lettere a) e b), del codice civile , superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
- Si riporta il testo dell' art. 2425, lettera A), numero 1 e lettera B), numero 9 lettere a) e b) del codice civile .
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve esse redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2)-7) (omissis).
B) Costi della produzione:
8) (omissis);
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali".
CAPO III Capo III DISCIPLINA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE
Art. 9 - Decorrenza e disposizioni attuative
Decorrenza e disposizioni attuative 1. Le norme di cui agli articoli da 1 a 5 si applicano alle cessioni, alle permute e ai conferimenti posti in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell' articolo 2504-bis del codice civile , a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano fiscalmente riconosciuti mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Per le azioni o quote gia' esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo puo' riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano agli atti, fatti e procedimenti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e dalla stessa data cessa di avere applicazione, per tali fattispecie, l' articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , contenente disposizioni antielusive.
6. Il comma 16 dell'articolo 123 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' soppresso.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano:
a) alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a quanto disposto dal comma 1 -bis dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto;
b) a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, con riferimento a quanto disposto dal comma 1 -ter dell'articolo 102 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 , introdotto dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto.
8. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le eventuali disposizioni attuative del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 2504 -bis del codice civile .
"Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504.
Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori".
- Si riporta il testo dell' art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , recante: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie":
"Art. 10. - 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 15 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990".
- Per il testo dell'art. 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi si veda nota all'art. 8.
- Si riporta il testo del soppresso art. 123-bis, comma 16, del citato testo unico delle imposte sui redditi: "16. Le disposizioni dell' art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella societa' scissa".
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda nota all'art. 7.