008G0030
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Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1. (DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008 n. 21)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 22-2-2008 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 , recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'universita', e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c); Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 , recante norme sul diritto agli studi universitari; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 , e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 , recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245 , concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a) , b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 , nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettere a) , b) e c) , e comma 2, lettere a) , b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita), e' il seguente:
«Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le universita' ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 ;
(omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalita' per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all' art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 , sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline piu' significative del corso di laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;».
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante Norme sul diritto agli studi universitari e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- Il decreto 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all' art. 3, comma 2 , e all' art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell' art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.».
«Art. 4. - 1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all' art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 , e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 , i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.».
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, n. 175.
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 2, comma 1, lettere a) , b) e c) , e comma 2, lettere a) , b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e dell' art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 , si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e) della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1 , e' il seguente:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni.».
Art. 2
Raccordi tra le istituzioni 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le universita', anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonche' le connesse attivita' di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio.
((1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa)) ((5)) 2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, ((tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo; concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori)) . ((5)) 4. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunita' tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attivita' svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, ne' rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorita', dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1, alinea) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dall'anno scolastico 2013-2014.
Art. 3
Percorsi di orientamento 1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
(( c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) )) d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nel primo biennio e)) negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ((, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 , e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89 , nonche' specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attivita' di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica)) . (5)
2-bis. In presenza di alunni con disabilita' certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente ((nelle classi prime, seconde e terze)) della scuola secondaria di primo grado ((e nel primo biennio)) e negli ultimi ((tre)) anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.(5)
3. Le istituzioni, scolastiche, le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita' intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 .
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere. (5)
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'universita', che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1, alinea) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dall'anno scolastico 2013-2014.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128 )) ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5
Certificazioni 1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato. (1)(2)(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , come modificato dal D. L. 30 dicembre 2008, n.
207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2011-2012. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , nel modificare l' art. 4, comma 9 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.
Art. 6
Norme finali 1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.
2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi