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048U0847

IT - Decreti Legislativi

048U0847

Aumento delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 847)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1

Le indennita' mensili previste dagli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quali risultano sostituiti dall' art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720 , e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244 , sono aumentate come segue:
A. - Indennita' di aeronavigazione e di pilotaggio normale:
1) da lire 985 a lire 3000;
2) da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500.
B. - Indennita' supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali:
da lire 695 a lire 2100;
da lire 310 a lire 950.

Art. 2

Le indennita' mensili previste dall'art. 4 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto - legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertita, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta sostituito dall' art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720 , sono aumentate come segue:
da lire 310 a lire 950;
da lire 580 a lire 3000.

Art. 3

L'indennita' mensile di L. 500, prevista dall'art. 9 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , e' triplicata.

Art. 4

L'indennita' mensile di L. 240 prevista dall'art. 10 delle norme sull'indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , e' aumentata a L. 750.

Art. 5

Le indennita' mensili previste dall'art. 11 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta sostituito dall' art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720 , sono aumentate da L. 230 a L. 700 e da L. 185 a L. 560.

Art. 6

L'art. 12 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Al personale civile, agli operai, nonche' ai militari non compresi nei precedenti articoli, che compiono, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti aeronautici, spettano, per ogni singolo volo, le indennita' previste dalla seguente tabella:
Indennita' Durata del volo per ogni volo lire
Per voli di durata inferiore a 1 ora.................. 100
Per voli di durata uguale o superiore a 1 ora, ma in-
feriore a 2 ore..................................... 200
Per voli di durata uguale o superiore a 2 ore, ma in-
feriore a 3 ore..................................... 300
Per voli di durata uguale o superiore a 3 ore, ma in-
feriore a 4 ore..................................... 400
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore......... 500
Agli effetti della corresponsione di tale indennita', i voli compiuti nella stessa giornata sono considerati come unico volo avente durata uguale alla loro somma.
L'importo della indennita' in oggetto non puo' essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 750.
Qualora il volo non risultasse giustificato da veri e propri motivi di servizio, l'importo della relativa indennita', corrisposta all'interessato, viene addebitata all'autorita' che ha ordinato il volo, salvo maggiori addebiti per logorio e consumo di materiale.
La suddetta indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra, eccetto che con quella di aeronavigazione, prevista dall'art. 1, con quella di pilotaggio, prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi dell'Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 9 per gli ufficiali medici e del genio aeronautico, dall'art. 10 per gli ufficiali naviganti passati nel ruolo servizi e dall'art. 11 per gli ufficiali e sottufficiali specialisti aventi obbligo continuativo di volo".

Art. 7

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 ottobre Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 113. - FRASCA
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