048U0412
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Concessione della filovia Chieti citta-Chieti scalo. (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 412)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione della filovia Chieti citta-Chieti scalo in sostituzione della ferrovia distrutta per eventi bellici.
Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, per l'impianto della filovia, riversibile allo Stato alla fine della concessione, e per l'approvvigionamento del materiale rotabile, di proprieta' dello Stato ed in uso gratuito, alla societa' concessionaria, nonche' le condizioni ed obblighi di concessione, tra cui quelli per la costituzione dei fondi di rinnovamento, saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Con le stesse modalita' sara' approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti col concessionario e col sub-concessionario della ferrovia Chieti citta-Chieti scalo in dipendenza della fine della concessione della ferrovia medesima.
Art. 2
La spesa per l'impianto e per il materiale rotabile di cui all'art. 1 del presente decreto, sara' imputata sulla somma da stanziarsi in bilancio in applicazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 42. - FRASCA