Monitoring Gesetzessammlung

090G0253

IT - Decreti Legislativi

090G0253

Disciplina delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici concorsi per l'assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per l'espletamento dei compiti connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162. (DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1990 n. 211)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 4/8/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162 ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all' articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162 , e' istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repub blica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unita'.
2. Il profilo professionale di cui al comma 1 e' determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 72 della legge n. 685/1975 , come sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 162/1990 , e' il seguente:
"Art. 72 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-quater, e' sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa e' il prefetto del luogo ove e' stato commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta' e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonche' per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunita', sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.
10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attivita' di prevenzione e recupero. Puo' assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunita' del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72- bis.
Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.
14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unita' sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10".

Art. 2

1. Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte ed un colloquio.
2. Per l'espletamento del concorso bandito per la prima volta ai fini dell'immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le prove scritte sono costituite:
a) da un elaborato su argomenti di cultura generale e di attualita', con particolare riferimento a problematiche di carattere sociale;
b) da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio-sanitari.
3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria, tecniche di intervento nel settore delle tossicodipendenze,elementi di psicologia sociale, norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all' articolo 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 .
5. Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonche' di ogni altra disposizione relativa all'espletamento dello stesso.
Nota all'art. 2;
- Il testo degli articoli 13 e 20 del D.P.R. n. 340/1982 e' il seguente:
"Art. 13 (Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria). - L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.
Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.
I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalita' e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.
Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima".
"Art. 20 (Concorsi pubblici di accesso). - I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o piu' regioni ovvero per piu' province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica;
trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore.
Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.
Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13".

Art. 3

1. Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in problemi sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30 per cento prevista dall' articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , e' applicata al personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale coordinatore.
Nota all'art. 3:
- Per il testo del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R.
n. 340/1982 si veda la precedente nota all'art. 2.

Art. 4

1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall' articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162 , il prefetto puo' avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'articolo 1. Il personale volontario sara' utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'interno.
2. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario e' richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:
a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il resinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all' articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come modificato dall' articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162 , ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 28;
b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;
c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell' articolo 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come modificato dall' art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162 .
3. Le modalita' per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15, comma 1, della legge n. 162/1990 e' il seguente:
"Art. 15. - 1. L' art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , e' sostituito dal seguente:
(Omissis. V. nota all'art. 1).
2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a duecento unita', per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all' art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attivita' da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformita' ai princi'pi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 ;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo e' determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991".
- Il testo dell' art. 93 della legge n. 685/1975 come modificato dall' art. 28 della legge n. 162/1990 , e' il seguente:
"Art. 93 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 92 ed e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalita' di accertamento e certificazione dei requisti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero e' territorialmente competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 94, per:
a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all' art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dall' art. 4- ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , e successivamente sostituito dall' art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell' art. 284 del codice di procedura penale , nonche' dell' art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dall' art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , e al decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176 ;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 86, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee".
- Il testo del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 162/1990 e' il seguente:
"2. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all' art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , come stostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'art. 92 della medesima legge n. 685 del 1975 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), del citato art. 93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dello stesso art. 93. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianita' di iscrizione la data della suddetta registrazione".
- Il testo dell' art. 86, comma 7, della legge n. 685/1975 , come modificato dall' art. 26 della legge n. 162/1990 , e' il seguente:
"Art. 86 (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali nonche' esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 93.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all' articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi".

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO
Profilo professionale: assistente sociale coordinatore della VII qualifica funzionale.
1) Svolge, secondo i principi, le conoscenze e i metodi del servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica, nell'ambito di norme, di procedure determinate e di direttive di massima, nonche' dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare:
a) attivita' relative alle attribuzioni delle prefetture previste dalla normativa in materia di droga, nonche' attivita' di collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture di prevenzione e recupero nel settore;
b) attivita' di rapporto con l'utenza in materia socio-assistenziale al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione, con specifiche modalita' operative, di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare nei suoi confronti le prestazioni, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'amministrazione, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati;
c) attivita' di progettazione, organizzazione e gestione degli interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della stessa area professionale, nonche' con altre professionalita' interne ed esterne all'amministrazione;
d) attivita' di indagine e di studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi.
2) Nell'ambito delle attivita' di cui al punto 1):
attua, anche in sedi diverse dall'ufficio, colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento;
predispone, nell'ambito dell'ufficio, atti amministrativi per i quali e' richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la responsabilita' dei giudizi e delle proposte formulate e attua con piena autonomia tecnica, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese dagli organi competenti;
coordina l'attivita' di gruppi di lavoro costituiti da professionalita' appartenenti a qualifiche inferiori o di pari livello, volta all'analisi, alla predisposizione ed alla verifica di piani e programmi di intervento riguardanti l'area operativa di competenza.
3) Predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive generali.
4) Cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi.
5) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.
Requisiti culturali: diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, di durata triennale.
Sfera di autonomia: autonomia relativa al grado di responsabilita' nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro.
Grado di responsabilita': relativa: alla direzione del lavoro, all'organizzazione del lavoro, al tipo di prodotto, ai terzi, a seconda del settore di applicazione.
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