Monitoring Gesetzessammlung

048U0243

IT - Decreti Legislativi

048U0243

Termini per il versamento delle somme al Fondo indennita' agli impiegati e per l'adeguamento, dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948 n. 243)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

E' concesso ai datori di lavoro di effettuare entro il 30 settembre 1948 i versamenti finora dovuti o scadenti prima di tale termine a favore del Fondo indennita' impiegati a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e di provvedere inoltre entro il termine predetto del 30 settembre 1948 all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 giugno 1949, n. 338 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1949.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO - PELLA - GRASSI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 57. - FRASCA
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