048U0177
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Approvazione del "Memorandum d'intesa" fra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e gli Stati Uniti d'America da una parte ed il Governo d'Italia dall'altra parte in merito ai beni tedeschi in Italia, concluso a Washington il 14 agosto 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 03 febbraio 1948 n. 177)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al "Memorandum d'intesa" tra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America da una parte ed il Governo d'Italia, dall'altra parte, in merito ai beni tedeschi in Italia, concluso a Washington il 14 agosto 1947.
Art. 2
Per la vendita o liquidazione dei beni tedeschi esistenti in Italia di cui al "Memorandum" predetto, potranno essere applicate le disposizioni dell'art. 300 del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 , e quelle del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Il presente, decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 14 agosto 1947 conformemente al n. 9 del "Memorandum" di cui all'art. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 86. - FRASCA
Memorandum
"Memorandum d'intesa" tra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo d'Italia dall'altra parte, in merito ai beni tedeschi in Italia.
Con riferimento all'art. 77, paragrafo 5 del Trattato di Pace con l'Italia il Governo d'Italia da una parte e i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America dall'altra parte, hanno concordato la seguente intesa, inclusi gli annessi allegati che sono considerati parte integrante di questo memorandum d'intesa, in merito ai beni tedeschi di qualsiasi natura, in Italia:
1. - Il Governo italiano prendera' le misure del caso per accertare quali beni tedeschi in Italia non si trovano al momento presente sotto alcuna amministrazione.
2. - Il Governo italiano prendera' le necessarie misure per effettuare la sollecita vendita o liquidazione di tutti quei beni in Italia, che direttamente o indirettamente appartengono a:
a) Persone tedesche in Germania o Societa' o altre organizzazioni formatesi sotto le leggi tedesche;
b) Lo Stato e municipalita' tedesche e le autorita' tedesche statali, municipali, federali o di altra natura;
c) Organizzazioni tedesche naziste; e
d) Persone tedesche gia' rimpatriate o da essere rimpatriate in Germania. Eccezioni a queste categorie dovrebbero essere fatte nei casi di:
a) beni di individui privati di vita o sostanzialmente privati di liberta' conformemente a qualunque legge, decreto o regolamento discriminante contro gruppi politici, razziali o religiosi;
b) beni appartenenti a istituzioni religiose o istituti privati di carita' ed usati esclusivamente per scopi religiosi o di carita';
c) beni di una Societa' oppure qualunque altra organizzazione formatasi sotto le leggi della Germania, in quanto esse non siano di beneficio a tedeschi malgrado la proprieta' tedesca;
d) beni rilasciati in base ad un accordo di amministrazione
sequestrataria con un altro Governo; e
e) beni che siano sotto la giurisdizione dell'Italia come risultato di ripresa di affari commerciali con la Germania. Per termine "Germania" si intende la Germania quale delimitata dai confini di tale Paese al 31 dicembre 1937. Misure relative a marchi di fabbrica e patenti di proprieta' tedesca saranno dilazionate in attesa di passi separati.
3. - Il Governo italiano effettuera' cessione di beni tedeschi solo a cittadini non tedeschi e prendendo le massime precauzioni per evitare il loro eventuale ritorno in proprieta' o controllo tedesco.
4. - Il Governo italiano accreditera' gli introiti derivanti dalla liquidazione dei beni ad uno speciale conto da essere istituito per i provvedimenti che possono essere successivamente determinati in conformita' dell'articolo N°. 77, paragrafo 5 del Trattato di Pace con l'Italia.
5. - Il Governo italiano eseguira' quanto predetto in collaborazione coi Governi di Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America. Per assicurare tale collaborazione sara' istituito un Comitato composto di un rappresentante di ognuno dei quattro Governi che si riunira' nella o vicino alla sede del Governo italiano. La presidenza di tale Comitato sara' alternata, tra i membri del Comitato stesso in un ordine da esso determinato. Tale Comitato operera' in base al sistema di maggioranza dei voti, stabilira' le sue regole di procedura e prendera' tutte le misure necessarie per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
a) Dare direttive all'Ente dal Governo italiano incaricato di amministrare il programma per il controllo e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia secondo le direttive e le procedure da seguire in tale programma; tali istruzioni includeranno, ma non si limiteranno a:
1° Direttive per la tecnica e le procedure da seguire per ottenere un censimento di tutte le attivita' tedesche in Italia;
2° Direttive a che indagini vengano svolte in casi speciali, dall'Ente, con lo scopo di scoprire beni tedeschi nascosti o mascherati in Italia. In relazione a quanto precede il Comitato porra' a disposizione dell'Ente tutte le informazioni disponibili e tutte le prove documentarie allo scopo di facilitare tale compito;
b) Esaminare anticipatamente alla loro effettuazione tutte le vendite di beni tedeschi per accertare che le vendite proposte siano in armonia con gli interessi nazionali dei quattro Governi, tenendo conto dello scopo di escludere il ritorno dei beni tedeschi all'estero in proprieta' o controllo tedeschi e di favorire la liberta' di commercio.
6. - Il Comitato puo' determinare che le spese, o qualunque parte di esse, da esso incontrate, ad eccezione delle spese dei rispettivi rappresentanti del Comitato, saranno a carico degli introiti derivanti da tali beni.
7. - L'Ente terra' il Comitato pienamente informato delle attivita' dell'Ente stesso. Esso fornira' al Comitato tutte le informazioni richieste concernenti il censimento e lo "status" delle attivita' tedesche ed in particolare esso cerchera' di ottenere le istruzioni del Comitato prima di prendere alcuna decisione sostanzialmente aderente allo "status" dei beni tedeschi sotto la sua amministrazione.
8. - L'Ente formulera' i termini e le condizioni di vendita o altra destinazione dei beni tedeschi, subordinatamente a revisione da parte del Comitato.
9. - Questo memorandum d'intesa entrera' in vigore nello stesso giorno della sua firma.
Il presente documento viene redatto in Washington in quadruplicato, in lingua inglese, francese e italiana, ciascuna delle quali avra' uguale validita', alla data del 14 agosto 1947.
Per il Governo di Francia Per il Governo italiano FRANCIS LACORTE IVAN MATTEO LOMBARDO
Per il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Nord Irlanda
N. T. MAGAVAN
Per il Governo degli Stati Uniti d'America
ROBERT LOVETT
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
ANNESSO N° 1
Ai fini di questo accordo, il termine "beni" come usato, si riferisce, ma non si limita a qualsiasi proprieta' immobiliare o interesse in essa, impresa (commerciale, industriale, finanziaria o scientifica), titoli e interessi in essa, licenze e accordi societari o contrattuali, polizze di assicurazione o contratti di riassicurazione, conti e depositi bancari, includenti conti fiduciari, cassette-depositi e camere di sicurezza, assegni bancari, tratte, crediti, oro ed altri metalli preziosi, opzioni, o qualunque altro tipo di accordi ed impegni scritti o non scritti.
ANNESSO N° 2
Qualunque controversia relativa all'interpretazione o alla esecuzione di questo accordo, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sara' sottoposta ad un organismo composto di un rappresentante di ognuno dei Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda, e degli Stati Uniti d'America. Qualsiasi controversia di tale natura che essi non avessero ancora regolata entro un termine di due mesi, sara', salvo che le parti in contrasto non si accordino su un altro modo di regolamento, sottoposto, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti in disputa, a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo fra le due parti, tra i sudditi di un terzo Paese. In difetto di accordo, entro un mese, fra le due parti per la designazione di tale terzo membro, l'una o l'altra parte potra' domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere a tale designazione. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della commissione sara' considerata come decisione della commissione stessa ed accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.