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048U0153

IT - Decreti Legislativi

048U0153

Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948 n. 153)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportato dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenze per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 8 gennaio 1948.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 gennaio 1948 conformemente all'art. 3, n. 2, del suddetto Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SARAGAT - PAC CIARDI - SFORZA - EINAUDI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA - TREMELLONI - FANFANI - MER ZAGORA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, luglio n. 61. - FRASCA

Art. I

Accordo tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti.
Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America,
Considerato il desiderio del popolo degli Stati Uniti d'America di provvedere assistenza immediata al popolo italiano, e Considerato che l'adozione da parte degli Stati Uniti d'America del "Foreign Aid Act of 1947" (Legge del 1947 sugli Aiuti all'estero) - cui si fara' in seguito riferimento col termine "la predetta Legge" - fornisce la base per tale assistenza al popolo italiano, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. Limitatamente a quanto prescritto dalla predetta Legge e dalle relative disposizioni legislative sullo stanziamento di fondi e da questo Accordo, il Governo degli Stati Uniti d'America aiutera' il popolo italiano mettendo a disposizione del Governo italiano o di qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano quei prodotti (ivi inclusi magazzinaggio, trasporto e le spese di spedizione inerenti agli stessi) che potranno essere richiesti di volta in volta dal Governo italiano e che siano autorizzati dalla predetta Legge e dal Governo degli Stati Uniti d'America oppure rendendo possibile al Governo italiano o a qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano di procurarseli mediante crediti che siano sotto il controllo degli Stati Uniti d'America. Questo Accordo, tuttavia, non comporta per il Governo degli Stati Uniti d'America nessun obbligo presente o futuro di dare assistenza al popolo italiano, ne' implica o garantisca la disponibilita' di qualsiasi prodotto specifico o categorie di prodotti, ne' comporta il pagamento da parte del Governo degli Stati Uniti d'America di qualsivoglia spesa di magazzinaggio, trasporto, carico e scarico, o spedizione incorsa in Italia.
2. Tutti i prodotti resi disponibili in virtu' di questo Accordo
saranno procurati negli Stati Uniti d'America, a meno che sia consentito di procurarli da altro fonti ai sensi delle disposizioni della Sezione IV della predetta Legge ed a meno che non sia altrimenti convenuto espressamente fra i due Governi. Olii minerali ed altri prodotti petroliferi saranno, nella massima misura possibile, procurati da fonti al di fuori degli Stati Uniti d'America e saranno trasportati in Italia dal luogo di origine per le rotte piu' economiche.

Art. II

Articolo II
Il Governo italiano, essendo stato esaurientemente informato delle disposizioni della predetta legge, afferma con il presente Accordo che accetta, e che adempiera' agli impegni specificati nella Sezione V della stessa, come pure a quelli contemplati nella Sezione VII della medesima, in quanto sia necessaria una sua azione per l'attuazione di quanto previsto dalla Sezione VII predetta.

Art. III

Articolo III
1. Il Governo degli Stati Uniti d'America, in conformita' a quanto prescritto dalla Sezione VI della predetta Legge, si riserva il diritto di porre termine in qualsiasi momento agli aiuti previsti dall'Articolo I, paragrafo 1, di questo Accordo.
2. Questo Accordo, unitamente all'Annesso ivi allegato, entrera' in
vigore il giorno della sua firma e si applichera' a tutti i prodotti messi a disposizione del Governo italiano in conformita' della predetta Legge.
Esso restera' in vigore fino al 31 dicembre 1948, o fino a
qualsiasi data anteriore che possa essere concordata fra i due Governi.
In testimonianza di che, i sottoscritti all'uopo debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro rispettive firme a questo Accordo.
Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, ed
inglese, il giorno 3 di gennaio 1948.
Per il Governo dello Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
DE GASPERI
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accordo-Annesso

Annesso
SEZIONI I
1. Per tutti i prodotti resi disponibili in virtu' di questo
Accordo o per tutti i crediti stanziati ai sensi della predetta Legge che vengano addebitati in virtu' della medesima in quanto riferentisi alla fornitura di detti prodotti, il Governo italiano depositera' - senza indugio su notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America - in uno speciale conto presso la Banca d'Italia, intestato al Governo italiano un importo in valuta italiana equivalente all'importo in dollari indicato nella notifica. L'importo cosi' indicato sara' il costo in dollari relativo a tali prodotti (incluso il magazzinaggio, il trasporto e le spese di spedizione ivi inerenti) che e' indicato come addebitabile agli stanziamenti ai sensi della predetta Legge, oppure - a seconda dei casi - l'importo del debito.
L'importo depositato in valuta italiana sara' calcolato al tasso di cambio piu' favorevole in termini di dollari degli Stati Uniti, autorizzato ai sensi degli Accordi del Fondo Monetario internazionale applicabile in quell'epoca all'importazione di qualsiasi prodotto in Italia.
2. I fondi nel predetto conto speciale, o precedenti anticipi per cifre concordate, saranno impiegati per spese amministrative da, sostenersi in valuta, italiana da parte del Governo degli Stati Uniti d'America per le sue attivita' in Italia derivanti da questo Accordo.
La rimanenza di tali fondi potra' essere adoperata per I seguenti ulteriori scopi:
a) per apportare effettive riduzioni al Debito Pubblico italiano o per il ritiro irrevocabile di moneta dalla circolazione e,
b) per quegli altri scopi, ivi incluse misure intese a promuovere
la stabilizzazione monetaria italiana, che possano essere mutualmente convenuti in avvenire fra i due Governi.
3. Gli eventuali saldi attivi risultanti in tale conto al 30 giugno
1948 saranno utilizzati in Italia, per quegli scopi che potranno essere concordati in avvenire fra i due Governi, restando inteso che l'assenso degli Stati Uniti d'America e' soggetto all'approvazione del Congresso a mezzo di Legge o di Risoluzione Congiunta.
4. Le disposizioni di questa, Sezione resteranno in vigore fin
quando non vengano sostituite da un ulteriore Accordo fra i due Governi.
SEZIONE II
Qualsiasi prodotto reso disponibile dal Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di questo Accordo, a meno che non abbia subito sostanziali modifiche nella forma in cui venne fornito, cosi' come i prodotti sostanzialmente identici che si trovino in Italia, indipendentemente dalla loro provenienza, non saranno esportati dal territorio del Governo italiano, ne' di essi sara' permessa l'esportazione da detto territorio, salvo che venga convenuto fra i due Governi che tali prodotti non sono piu' necessari in Italia o che l'esportazione di tali prodotti si risolva per l'economia italiana in un adeguato beneficio che non sia in contrasto con gli scopi indicati nella Sezione II della predetta Legge; o salvo che sia espressamente convenuto altrimenti tra i due Governi.
SEZIONE III
Il Governo italiano fornira' quella documentazione e quelle
informazioni relative alle attivita' inerenti a questo Accordo che potranno essere richieste di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti d'America.

Agreement

Agreement between the Government of the United States of America and the italian Government concerning Assistance to Italy under United States Foreign old program.
Parte di provvedimento in formato grafico
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