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093G0079

IT - Decreti Legislativi

093G0079

Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (DECRETO LEGISLATIVO 04 febbraio 1993 n. 64)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 02/04/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 49 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.
3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantita' pericolose per la salute umana.

Art. 2

Definizioni 1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.
2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se e' rimosso, puo' comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.

Art. 3

Solventi di estrazione 1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.
2. Possono essere impiegati, altresi', quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidita' o l'alcalinita', e le altre sostanze alimentari che posseggono proprieta' solventi.

Art. 4

Requisiti generali di purezza 1. I solventi di estrazione non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolose per la salute umana;
b) piombo ed arsenico in quantita' superiore ad 1 mg/kg.

Art. 5

Etichettatura 1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;
b) una menzione chiara che indichi l'idoneita' della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
c) una menzione che consenta di identificare il lotto;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunita' europee;
e) la quantita' espressa in unita' di volume;
f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.
5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Art. 6

Solventi destinati ad altri Paesi 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonche' a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.
2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio.
3. E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.

Art. 7

Decretazione 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.

Art. 8

Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 .

Art. 9

S a n z i o n i 1. I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
2. I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 10

Norme transitorie 1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanita' FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato 1

ALLEGATO 1
SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)
---------------------------------------------------------------------
Nome
---------------------------------------------------------------------
Propano
Butano
Acetato di etile
Etanolo
Anidride carbonica
Acetone (2)
Protossido d'azoto
-------------------
(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene
nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantita' tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.
(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva e' vietato.
Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| | | Limiti massimi di |
| | Condizioni di impiego | residuo nel prodotto |
| | (descrizione sommaria | alimentare o nel suo |
| Nome | dell'estrazione) | ingrediente |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Produzione o | |
| |frazionamento di grassi|1 mg/kg nel grasso o |
| |e oli e produzione di |olio o nel burro di |
|Esano (1) |burro di cacao |cacao |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| | |10 mg/kg nei prodotti |
| |Preparazione di |alimentari contenenti il|
| |prodotti a base di |prodotto a base di |
| |proteine sgrassate e di|proteine sgrassate e le |
| |farine sgrassate |farine sgrassate |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| | |30 mg/kg nei prodotti |
| | |sgrassati di soia |
| | |venduti al consumatore |
| | |finale |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Preparazione di germi |5 mg/kg nei germi di |
| |di cereali sgrassati |cereali sgrassati |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |((Produzione o)) | |
| |((frazionamento di)) | |
| |((grassi e oli e)) |((1 mg/kg nel grasso)) |
| |((produzione di burro)) |((o olio o nel burro)) |
| |((di cacao)) |((di cacao)) |
| +-----------------------+------------------------+
| | |((10 mg/kg nei)) |
| | |((prodotti)) |
| | |((alimentari)) |
| | |((contenenti il)) |
| |((Preparazione di)) |((prodotto a base di)) |
|((2-metilossolano)) |((prodotti a base di)) |((proteine sgrassate)) |
| |((proteine sgrassate)) |((e le farine)) |
| |((e di farine)) |((sgrassate)) |
| | ((sgrassate)) +------------------------+
| | |((30 mg/kg nei)) |
| | |((prodotti sgrassati)) |
| | |((di soia venduti al)) |
| | |((consumatore finale)) |
| +-----------------------+------------------------+
| |((Preparazione di)) |((5 mg/kg nei germi)) |
| |((germi di cereali)) |((di cereali)) |
| |((sgrassati)) |((sgrassati)) |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Decaffeinizzazione o | |
| |eliminazione delle | |
| |sostanze irritanti e | |
| |amare dal caffe' e dal |20 mg/kg nel caffe' o |
|Acetato di metile |te' |nel te' |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Produzione di zucchero | |
| |da melasse |1 mg/kg nello zucchero |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Frazionamento di grassi|5 kg/mg nel grasso o |
|Etilmetilchetone (2)|e oli |olio |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Decaffeinizzazione o | |
| |eliminazione delle | |
| |sostanze irritanti e | |
| |amare dal caffe' e dal |20 mg/kg nel caffe' o |
| |te' |nel te' |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Decaffeinizzazione o | |
| |eliminazione delle | |
| |sostanze irritanti e |2 mg/kg nel caffe' |
| |amare dal caffe' e dal |torrefatto e 5 mg/kg nel|
|Diclorometano |te' |te' |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
|Metanolo |Per tutti gli impieghi |10 mg/kg |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
|Propan-2-olo |Per tutti gli impieghi |10 mg/kg |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
| |Preparazione di |0,009 mg/kg nei |
| |prodotti a |prodotti a base di |
| |base di proteine |proteine animali |
| |animali sgrassate, |sgrassate, |
| |compresa la |compresa la |
| |gelatina (*) |gelatina 3 mg/kg |
| |Preparazione di |nel collagene e |
| |collagene (**) |nei derivati del |
| |e derivati del |collagene, tranne |
|Etere dimetilico |collagene, tranne |la gelatina |
| |la gelatina | |
+--------------------+-----------------------+------------------------+
-------------------
(1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di
idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.
(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.
(*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 .
(**) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine
ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 .
Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE
Nome Quantita' massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali Etere dietile 2 mg/kg Esano (*) 1 mg/kg ((2-metilossolano)) ((1 mg/kg)) Cicloesano 1 mg/kg Acetato di metile 1 mg/kg Butan-1-olo 1 mg/kg Butan-2-olo 1 mg/kg Etilmetilchetone (*) 1 mg/kg Diclorometano 0,02 mg/kg Propan-1-olo 1 mg/kg 1,1,1,2-tetrafluoroetano 0,02 mg/kg Metanolo 1,5 mg/kg Propan-2-olo 1 mg/kg
(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.
((Parte IV - Criteri specifici di purezza per i solventi di estrazione)) .
((2-metilossolano)) ((Numero CAS)) ((96 - 47 - 9)) ((Tenore)) ((Non meno del 99,9%)) ((espresso sul secco)) ((Purezza)) ((Furano)) ((Non piu' di 50)) ((mg/kg (espresso sul)) ((secco) )) ((2-metilfurano)) ((Non piu' di 500)) ((mg/kg (espresso sul)) ((secco) )) ((Etanolo)) ((Non piu' di 450)) ((mg/kg (espresso sul)) ((secco) ))
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